Art. 87. Piscine e strutture sportive ad uso pertinenziale privato

1. La realizzazione di attrezzature sportive ad uso privato, di pertinenza di edifici residenziali o di attività di tipo ricettivo, quali piscine, campi da tennis, campi da calcetto, ecc., sarà consentita alle seguenti condizioni:

  1. a) Le attrezzature dovranno essere localizzate su un'area in chiaro rapporto di pertinenza con l'immobile o il complesso immobiliare di riferimento. In presenza di cause ostative di natura orografica, di accessibilità o di salvaguardia delle visuali percettive di paesaggio, è ammesso un incremento della distanza fino a 80 ml, misurata dagli spigoli dell'edificio, prevista dall'art. 7 c. 3 delle presenti norme;
  2. b) Il dimensionamento delle attrezzature dovrà essere proporzionato all'immobile o all'attività di cui esse costituiscono pertinenza, per una misura massima consentita di 100 mq di superficie di acqua per le residenze private, 200 mq per le attrezzature turistico-ricettive e i complessi di attività agrituristica;
  3. c) Nel caso di un'area di pertinenza fino a 5.000 mq per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti, è consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo (piscina, o campo da tennis, o pensione per cavalli, o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato e relativi volumi tecnici);
  4. d) Per le residenze private è consentita la realizzazione di una seconda opera autonoma di corredo purché di natura diversa dalla prima solo nel caso di un'area di pertinenza superiore a 5.000 mq;
  5. e) Per le strutture ricettive o per le attività agrituristiche è consentita la realizzazione di una seconda opera autonoma di corredo, anche della stessa natura, solo nel caso di un'area di pertinenza superiore a 5.000 mq. Per aree di pertinenza oltre i 10.000 mq sono consentite più attrezzature sportive di differente natura (piscine, campi da tennis, campi da calcetto, ecc)
  6. f) Qualora ricadano in aree di pertinenza agli edifici di particolare valore storico-culturale e architettonico (CLASSE 1 E 2), la loro localizzazione dovrà comunque escludere le porzioni antistanti il fronte principale del fabbricato; al fine di non compromettere altre parti pregevoli della pertinenza, l'intervento dovrà essere subordinato alla presentazione di idonea relazione storico/paesaggistica, con adeguato studio che ne valuti l'inserimento nel contesto;
  7. g) Nel caso di complessi edilizi, gli impianti dovranno essere raggruppati e posti a servizio dell'intero complesso;
  8. h) Le attrezzature dovranno adattarsi alla struttura geomorfologica del terreno e dovranno rispettare gli allineamenti del tessuto agrario, con particolare riferimento agli allineamenti contermini;
  9. i) Non dovranno essere realizzati manufatti fuori dal profilo del terreno. Per quanto riguarda impianti e vani tecnici, essi potranno, in alternativa, essere collocati all'interno di annessi dell'edificio principale, ove già presenti;
  10. j) Per le piscine dovranno essere scelti materiali e rivestimenti tali da non determinare una colorazione finale impattante; sono pertanto da prediligere fondali che si sposino con il colore delle terre o del verde circostanti, esclusi in ogni caso l'azzurro, il turchese e similari;
  11. k) I movimenti di terra necessari per la sistemazione del piano di campagna adiacente le attrezzature dovranno essere limitati e di modesta entità;
  12. l) Il rifornimento idrico per il riempimento delle piscine dovrà essere condotto in forma autonoma da parte del proprietario, esclusivamente a mezzo di fonti di approvvigionamento private, utilizzando pozzi regolarmente denunciati alla Regione Toscana oppure rifornendosi tramite autobotti (conservando le fatture e la documentazione di trasporto); è assolutamente vietato per tale scopo l'utilizzo dell'acquedotto comunale, salvo diverse disposizioni dell'Ente gestore, e il sistema di trattamento/scarico dovrà essere associato al fabbricato di riferimento.
  13. m) È da prediligere la realizzazione di piscine ecosostenibili ed ecocompatibili, a basso consumo energetico, con sistemi che replichino i processi biologici di fitodepurazione, mediante la scelta di piante appropriate, in luogo dell'utilizzo di sostanze chimiche, con il ricorso a tecniche e materiali che consentano il percolamento e infine senza la necessità dello svuotamento stagionale. Tale tipologia è sempre ammessa sia per le residenze private di cui alla lett.d) che per le strutture ricettive e attività agrituristiche di cui alla lett.e), in aggiunta a quanto ivi stabilito.
  14. n) Il proprietario della piscina dovrà consentire il prelievo dell'acqua in caso di incendio;
  15. o) Potrà essere ammessa una copertura stagionale della vasca d'acqua di tipo retraibile o smontabile. La tipologia della copertura dovrà essere disciplinata dal regolamento edilizio. Precedentemente a tale disciplina sono ammesse solo coperture a filo pavimento di colore simile alla pavimentazione circostante.
  16. p) Le recinzioni eventualmente previste per impianti sportivi quali campi da tennis o calcetto dovranno essere realizzate con rete a maglia sciolta.
  17. q) Il fondo dei campi da tennis dovrà essere realizzato con manto erboso naturale o in terra battuta e adeguato sistema di drenaggio, in modo da garantirne la massima permeabilità.

2. Nel territorio rurale, la costruzione di attrezzature sportive legata a strutture turistico-ricettive deve essere gestita unitariamente per l'intera struttura.