Art. 87. Piscine e strutture sportive ad uso pertinenziale privato
1. La realizzazione di attrezzature sportive ad uso privato, di pertinenza di edifici residenziali o di attività di tipo ricettivo, quali piscine, campi da tennis, campi da calcetto, ecc., sarà consentita alle seguenti condizioni:
- a) Le attrezzature dovranno essere localizzate su un'area in chiaro rapporto di pertinenza con l'immobile o il complesso immobiliare di riferimento. In presenza di cause ostative di natura orografica, di accessibilità o di salvaguardia delle visuali percettive di paesaggio, è ammesso un incremento della distanza fino a 80 ml, misurata dagli spigoli dell'edificio, prevista dall'art. 7 c. 3 delle presenti norme;
- b) Il dimensionamento delle attrezzature dovrà essere proporzionato all'immobile o all'attività di cui esse costituiscono pertinenza, per una misura massima consentita di 100 mq di superficie di acqua per le residenze private, 200 mq per le attrezzature turistico-ricettive e i complessi di attività agrituristica;
- c) Nel caso di un'area di pertinenza fino a 5.000 mq per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti, è consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo (piscina, o campo da tennis, o pensione per cavalli, o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato e relativi volumi tecnici);
- d) Per le residenze private è consentita la realizzazione di una seconda opera autonoma di corredo purché di natura diversa dalla prima solo nel caso di un'area di pertinenza superiore a 5.000 mq;
- e) Per le strutture ricettive o per le attività agrituristiche è consentita la realizzazione di una seconda opera autonoma di corredo, anche della stessa natura, solo nel caso di un'area di pertinenza superiore a 5.000 mq. Per aree di pertinenza oltre i 10.000 mq sono consentite più attrezzature sportive di differente natura (piscine, campi da tennis, campi da calcetto, ecc)
- f) Qualora ricadano in aree di pertinenza agli edifici di particolare valore storico-culturale e architettonico (CLASSE 1 E 2), la loro localizzazione dovrà comunque escludere le porzioni antistanti il fronte principale del fabbricato; al fine di non compromettere altre parti pregevoli della pertinenza, l'intervento dovrà essere subordinato alla presentazione di idonea relazione storico/paesaggistica, con adeguato studio che ne valuti l'inserimento nel contesto;
- g) Nel caso di complessi edilizi, gli impianti dovranno essere raggruppati e posti a servizio dell'intero complesso;
- h) Le attrezzature dovranno adattarsi alla struttura geomorfologica del terreno e dovranno rispettare gli allineamenti del tessuto agrario, con particolare riferimento agli allineamenti contermini;
- i) Non dovranno essere realizzati manufatti fuori dal profilo del terreno. Per quanto riguarda impianti e vani tecnici, essi potranno, in alternativa, essere collocati all'interno di annessi dell'edificio principale, ove già presenti;
- j) Per le piscine dovranno essere scelti materiali e rivestimenti tali da non determinare una colorazione finale impattante; sono pertanto da prediligere fondali che si sposino con il colore delle terre o del verde circostanti, esclusi in ogni caso l'azzurro, il turchese e similari;
- k) I movimenti di terra necessari per la sistemazione del piano di campagna adiacente le attrezzature dovranno essere limitati e di modesta entità;
- l) Il rifornimento idrico per il riempimento delle piscine dovrà essere condotto in forma autonoma da parte del proprietario, esclusivamente a mezzo di fonti di approvvigionamento private, utilizzando pozzi regolarmente denunciati alla Regione Toscana oppure rifornendosi tramite autobotti (conservando le fatture e la documentazione di trasporto); è assolutamente vietato per tale scopo l'utilizzo dell'acquedotto comunale, salvo diverse disposizioni dell'Ente gestore, e il sistema di trattamento/scarico dovrà essere associato al fabbricato di riferimento.
- m) È da prediligere la realizzazione di piscine ecosostenibili ed ecocompatibili, a basso consumo energetico, con sistemi che replichino i processi biologici di fitodepurazione, mediante la scelta di piante appropriate, in luogo dell'utilizzo di sostanze chimiche, con il ricorso a tecniche e materiali che consentano il percolamento e infine senza la necessità dello svuotamento stagionale. Tale tipologia è sempre ammessa sia per le residenze private di cui alla lett.d) che per le strutture ricettive e attività agrituristiche di cui alla lett.e), in aggiunta a quanto ivi stabilito.
- n) Il proprietario della piscina dovrà consentire il prelievo dell'acqua in caso di incendio;
- o) Potrà essere ammessa una copertura stagionale della vasca d'acqua di tipo retraibile o smontabile. La tipologia della copertura dovrà essere disciplinata dal regolamento edilizio. Precedentemente a tale disciplina sono ammesse solo coperture a filo pavimento di colore simile alla pavimentazione circostante.
- p) Le recinzioni eventualmente previste per impianti sportivi quali campi da tennis o calcetto dovranno essere realizzate con rete a maglia sciolta.
- q) Il fondo dei campi da tennis dovrà essere realizzato con manto erboso naturale o in terra battuta e adeguato sistema di drenaggio, in modo da garantirne la massima permeabilità.
2. Nel territorio rurale, la costruzione di attrezzature sportive legata a strutture turistico-ricettive deve essere gestita unitariamente per l'intera struttura.