Art. 86. Aree di interesse archeologico
1. Il presente P.O., in riferimento alla Carta delle Potenzialità Archeologiche - B4 in scala 1: 20.000 del Piano Strutturale prodotta con il contributo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, recepisce le aree di interesse archeologico e le disciplina con le necessarie prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. Il territorio comunale è stato suddiviso in aree a differente grado di interesse archeologico in funzione della tipologia di evidenza, della consistenza del rinvenimento, del grado di conoscenza, dell'affidabilità della fonte e del posizionamento, impartendo, in ragione dei consequenziali livelli di rischio, le necessarie prescrizioni come di seguito riportate:
- - Grado 0 - assenza di informazioni di presenze archeologiche note
È importante segnalare che esiste un grado 0 che non prevede comportamenti particolari di fronte ad eventuali progetti che richiedono modifiche del territorio ma che semplicemente ha il compito di sensibilizzare i soggetti verso l'alto valore pubblico della risorsa archeologica, ricordando che dove non ci sono presenze archeologiche note non vuol dire che l'interesse archeologico non ci possa essere, ma può non essere ancora stato rilevato. - - Grado 1 - attestazione bibliografica di rinvenimento e/o attestazione d'archivio
Questa tipologia di attestazione è riconducibile ad un areale; in questo caso, a livello di gestione territoriale, si ritiene necessario un approfondimento delle indagini e l'attenzione ad ogni eventuale intervento nell'area in caso di lavori pubblici o privati che prevedano movimento di terra e/o escavazioni (vani interrati, sottofondazioni, sottoservizi, piscine, pozzi, ecc..). - Qualora i lavori di cui sopra prevedano il rilascio di:
- a) titoli in forma espressa da parte dell'amministrazione comunale (premesso di costruire, attestazione conformità, ecc.);
- b) titoli auto-dichiarati (CIL, CILA, SCIA);
- c) opere ed attività sottoposte a regime di liberalizzazione in assenza di alcun adempimento formale;
- d) ogni altro ulteriore titolo e/o procedura introdotti successivamente all'entrata in vigore della presente norma;
il progetto delle opere dovrà essere inviato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente al fine di consentire l'espletamento delle attività istituzionali di controllo. La Soprintendenza potrà rilasciare una liberatoria all'esecuzione di lavori in assenza di ulteriori adempimenti o stabilire le opportune prescrizioni da rispettare, compresa la realizzazione di eventuali indagini diagnostiche preventive. Nei casi di cui alle lettere a) e b) la documentazione relativa agli esiti dell'attività di controllo dovrà essere allegata alla pratica edilizia. Nei casi di cui alla lettera c) sarà sufficiente la trasmissione del progetto alla Soprintendenza e le opere potranno essere eseguite solo in seguito alla ricezione dell'esito dell'attività di controllo rispettando le eventuali prescrizioni impartite.
Si ricorda comunque che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza, o il Sindaco, o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.
- - Grado 2 - aree in prossimità di zone a vincolo archeologico e presenza archeologica nota con precisione
Le aree che rientrano in questo grado sono riconducibili a presenze archeologiche note, le cui coordinate spaziali sono ben definite o caratterizzate da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico. In questo caso in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno si prevede una procedura di valutazione dell'impatto di opere pubbliche sul patrimonio archeologico in sede di progetto preliminare, in base alla normativa prevista dal Codice Appalti per le Opere Pubbliche (D.Lgs. 50/2016 con modifiche apportate dal D. Lgs. 56/2017 - Art.25 Verifica preventiva dell'interesse archeologico) o con una semplificazione di detta normativa concordata con la Soprintendenza. - Le opere e/o progetti di privati dovranno seguire le medesime procedure stabilite per le aree classificate come Grado 1.
- - Grado 3 - Zone a vincolo archeologico
In tali ambiti è fatto divieto di eseguire scavi di superficie profondi, compresa l'asportazione di materiale di superficie e del sottosuolo, che non siano espressamente autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente. Sono consentite attività di studio, ricerca ed infrastrutturazione della zona, attraverso interventi di riqualificazione e valorizzazione, restauro e recupero delle strutture con progetti esecutivi pubblici, comprese opere di cantiere funzionali alle attività archeologiche, lavori di scavo e di manutenzioni dei reperti, previa autorizzazione e sotto la supervisione della Soprintendenza competente che può dare ulteriori prescrizioni di caso in caso.