Art. 85. Aree boscate

1. Sono i territori di cui al D.lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera g) e di cui all'Elaborato 8B art. 12 del PIT/PPR, come meglio rappresentati negli elaborati cartografici del P.S. "B5 Vincoli - Beni culturali, paesaggistici e ambientali" in scala 1: 10.000.

2. Poiché la loro identificazione negli elaborati di cui alle cartografie del Piano Strutturale ha valore essenzialmente ricognitivo, idonea documentazione tecnica di rilievo può essere prodotta a corredo delle istanze al fine di verificare la reale consistenza dei requisiti di area boscata e della sussistenza delle conseguenti tutele paesaggistiche effettivamente vigenti sulle aree oggetto delle stesse istanze.

3. In queste aree boscate il PO non consente:

  1. a) interventi di trasformazione e/o artificializzazione che possano ridurre i livelli di qualità ecosistemica e naturalità;
  2. b) interventi che favoriscano la diffusione di specie invasive o esotiche;

4. In queste aree boscate il PO consente:

  1. a) Interventi mirati a favorire il presidio sul territorio allo scopo di limitare l'abbandono delle superfici agricole e l'avanzata del fronte boscato;
  2. b) interventi di salvaguardia dei soprassuoli allo scopo di ridurre gli effetti di patologie ed incendi;
  3. c) interventi volti a migliorare la gestione selvicolturale attraverso il contenimento e la limitazione della propagazione di specie aliene quali robinia e ailanto;
  4. d) interventi volti a limitare il carico di ungulati;
  5. e) interventi volti a migliorare le connessioni ecologiche;
  6. f) interventi gestionali forestali volti all'aumento della eterogeneità e biodiversità dei soprassuoli forestali;
  7. g) interventi sui manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi.