Art. 85. Aree boscate
1. Sono i territori di cui al D.lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera g) e di cui all'Elaborato 8B art. 12 del PIT/PPR, come meglio rappresentati negli elaborati cartografici del P.S. "B5 Vincoli - Beni culturali, paesaggistici e ambientali" in scala 1: 10.000.
2. Poiché la loro identificazione negli elaborati di cui alle cartografie del Piano Strutturale ha valore essenzialmente ricognitivo, idonea documentazione tecnica di rilievo può essere prodotta a corredo delle istanze al fine di verificare la reale consistenza dei requisiti di area boscata e della sussistenza delle conseguenti tutele paesaggistiche effettivamente vigenti sulle aree oggetto delle stesse istanze.
3. In queste aree boscate il PO non consente:
- a) interventi di trasformazione e/o artificializzazione che possano ridurre i livelli di qualità ecosistemica e naturalità;
- b) interventi che favoriscano la diffusione di specie invasive o esotiche;
4. In queste aree boscate il PO consente:
- a) Interventi mirati a favorire il presidio sul territorio allo scopo di limitare l'abbandono delle superfici agricole e l'avanzata del fronte boscato;
- b) interventi di salvaguardia dei soprassuoli allo scopo di ridurre gli effetti di patologie ed incendi;
- c) interventi volti a migliorare la gestione selvicolturale attraverso il contenimento e la limitazione della propagazione di specie aliene quali robinia e ailanto;
- d) interventi volti a limitare il carico di ungulati;
- e) interventi volti a migliorare le connessioni ecologiche;
- f) interventi gestionali forestali volti all'aumento della eterogeneità e biodiversità dei soprassuoli forestali;
- g) interventi sui manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi.