Art. 84. Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici
1. Sono i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera c) e di cui all'Elaborato 8B art. 8 del PIT/PPR.
2. Il P.O., in coerenza con il P.S. e alla ricognizione di cui agli elaborati cartografici del P.S. "B5 Vincoli - Beni culturali, paesaggistici e ambientali" in scala 1: 10.000, definisce, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica e privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, le seguenti azioni:
- a) Gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti dalle presenti norme, sono ammessi a condizione che:
- - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
- - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
- - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
- - le eventuali rimodellazioni della forma della sponda favoriscano la generazione di ecosistemi diversificati che aumentano la biodiversità;
- - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
- - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, di cui agli elaborati cartografici del P.S. "B5 Vincoli - Beni culturali, paesaggistici e ambientali" in scala 1: 10.000.
- - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
- - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;
- b) gli interventi sul patrimonio edilizio di rilevanza storica costituito da opifici, mulini, gualchiere e relative opere di captazione, sono ammessi a condizione che:
- - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico e identitario;
- - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
- c) l'artificializzazione delle rive, da contrastare attraverso:
- - interventi di ingegneria naturalistica, là dove ammessi, che favoriscano la riproduzione ed il mantenimento della flora e della fauna tipiche di questi habitat per la rinaturalizzazione delle medesime;
- - il ripristino della vegetazione anche con interventi di infoltimento di quella originaria;
- d) stabilire i criteri localizzativi e costruttivi delle infrastrutture per la mobilità dolce, in base alle seguenti condizioni:
- - che non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico, e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;
- - che il sedime delle infrastrutture intercetti prioritariamente tracciati esistenti anche in disuso o abbandono, in coerenza a quanto normato all'art. 37;
- e) definire le opere di mitigazione/compensazione dell'impatto di infrastrutture carrabili;
- f) perseguire la stabilità delle sponde attraverso interventi a basso impatto, privilegiando quelli di ingegneria naturalistica;
- g) perseguire la salvaguardia delle specie faunistiche e floristiche tipiche di questo ecosistema e dei relativi habitat attraverso:
- - l'infoltimento della vegetazione esistente, utilizzando anche specie planiziarie (es. farnia e rovere);
- - il rimodellamento della forma delle sponde, attraverso la generazione di ecosistemi diversificati che aumentino la biodiversità;
- h) stabilire i criteri localizzativi e costruttivi per impianti di produzione di energia idroelettrica:
- i) privilegiare siti prossimi ad impianti/strutture già esistenti per la distribuzione di energia elettrica nella rete;
- j) privilegiare siti prossimi alla rete viabilistica già esistente al fine di evitare la realizzazione di nuova viabilità carrabile in territorio rurale;
- k) progettare impianti individuando in specifico elaborato progettuale le dovute opere di mitigazione a verde, là dove necessarie, specificando le specie igrofile o planiziarie da utilizzare;
- l) progettare l'inserimento di nuovi volumi tecnici;
- m) realizzare le nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, ammesse a condizione che gli interventi:
- - non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi;
- - non alterino l'accessibilità e la fruibilità delle rive;
- - prevedano il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.
3. In territorio rurale non sono ammesse nuove previsioni di:
- a) edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
- b) depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
- c) discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All. B parte IV del D.Lgs. 152/06).
4. Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett. c) punti 2, 3, 4 e 5:
- a) gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
- b) gli impianti per la produzione di energia;
- c) gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti, funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato nelle presenti norme.
5. Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.
6. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici.
7. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie e a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori paesaggistici e il minor impatto visivo possibile.