Art. 81. Caratteri costitutivi della struttura paesaggistica patrimoniale
1. Il P.O. distingue i caratteri costitutivi della struttura paesaggistica patrimoniale nell'elaborato DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C - Disciplina dei suoli in territorio rurale in scala 1: 10.000 e li enumera con la specifica normativa nei commi seguenti.
2. Itinerari culturali ed escursionistici
- a) Le attrezzature, gli impianti e le strutture necessarie alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi e devono assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.
- b) Ferme restando le esigenze legate alla sicurezza della circolazione, mantenere i caratteri connotativi della trama viaria storicizzata e i manufatti che costituiscono valore storico-documentale, garantendo la continuità e la percorribilità della viabilità e la coerenza degli eventuali nuovi tratti viari con il contesto paesaggistico (tracciati, caratteristiche geometriche, finitura, opere d'arte, equipaggiamento vegetale).
- c) Gli interventi sui percorsi della viabilità storicizzata e della sentieristica sono ammessi a condizione che:
- I. siano conservati i tracciati nella loro consistenza materiale e configurazione, evitando modifiche degli sviluppi longitudinali e trasversali;
- II. siano conservate le opere e i manufatti di corredo di valore storico culturale e documentale;
- III. siano mantenuti l'assetto figurativo delle aree a margine dei tracciati antichi e le alberature a corredo di valore paesaggistico.
3. Fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione: sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità e di valore paesaggistico già individuati dal Piano Strutturale nell'elaborato "B3- I valori e le qualità percettive" redatto in scala 1: 20.000.
- a) In quanto capisaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono elementi da tutelare:
- I. la libera accessibilità dei luoghi;
- II. l'assenza di ostacoli alla visione;
- III. la tutela dall'inquinamento luminoso.
- b) Al fine di garantire gli elementi di cui alla precedente lettera, le fasce di attenzione rappresentate lateralmente ai tracciati di cui al presente articolo sono sottoposte, in caso di nuova edificazione, a una verifica attestante, mediante elaborato progettuale contenente una fotosimulazione, che la quota sommitale dell'edificio sia pari o inferiore a quella del punto di vista più prossimo collocato sul percorso.
- c) La prescrizione di cui alla lettera precedente, in quanto finalizzata alla tutela della panoramicità del punto di osservazione, non osta alla realizzazione di manufatti a raso (quali piscine, campi da tennis, parcheggi etc.) o di addizioni volumetriche che, per caratteristiche obiettive e ubicazione (manufatti preesistenti legittimi collocati in posizione retrostante), non risultino visibili dal punto di osservazione.
- d) In corrispondenza dei tratti dei percorsi di cui al presente articolo non è ammessa alcuna sopraelevazione di costruzioni esistenti, compresa quella determinata dalla apposizione di antenne, ripetitori, cartelli pubblicitari, recinzioni e siepi per la profondità di cui alla lettera b) del presente comma.
4. Gli alberi isolati e alberi camporili sono individuati come testimonianza biologica e manifestazione del rapporto tra uomo e territorio agricolo e in tal senso sono riconosciuti e tutelati i loro ruoli ecologico, paesaggistico e ambientale. L'insediamento di edifici agricoli o di strade poderali o altre infrastrutture e canalizzazioni, dove consentiti dalle presenti norme, è ammesso purché ad una distanza minima dal fusto pari al doppio del diametro medio della chioma. In caso di abbattimento, deve essere garantita la sostituzione con specie analoga.
5. Le formazioni lineari arboree sono formazioni intenzionali rispondenti a principi ordinatori come l'allineamento in filari lungo strade o percorsi in genere, volti a formare confini, o più in generale a costituire forme di arredo e decoro. Possono essere costituite sia da individui di una stessa specie che da una alternanza preordinata di specie diverse. Nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio, suo caposaldo visivo e simbolico, nonché elemento di connessione funzionale che partecipa alla rete ecologica comunale.
- a) Sono elementi da tutelare in quanto costituiscono relazione spaziale e percettiva con:
- a) le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
- b) le sistemazioni e la continuità con le ville;
- c) gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei parchi e dei giardini;
- d) le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
- e) gli impianti arborei originari;
- f) i percorsi e le sistemazioni al suolo;
- g) le opere e gli elementi decorativi.
- b) Sono soggetti a tutela nella loro consistenza relazionale materiale, botanica e simbolica, ad azioni di ripristino degli elementi mancanti o malati o a rischio per l'incolumità pubblica e di valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi nel paesaggio.
- c) In quanto struttura formale del paesaggio devono essere conservate e/o impiantate specie vegetali locali appartenenti alla tradizione. L'impianto di alberature è limitato al reintegro di esemplari mancanti, morti o malati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie; le formazioni a filare possono essere eventualmente potenziate con esemplari della stessa specie da collocare lungo l'allineamento storicizzato.
- d) Le formazioni lineari con funzione di recinzione aventi rilevanza di memoria storica devono essere conservate e restaurate.
- e) I percorsi e gli assi visuali che strutturano i rapporti di continuità fisica e funzionale tra le formazioni di cui al presente articolo e gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico devono essere conservati nei loro caratteri planoaltimetrici, evitando l'introduzione di qualsiasi elemento che determini ostacolo visivo o soluzione di continuità fisica e/o funzionale nonché di specie arboree non coerenti, se non per evidenti e inderogabili motivi di interesse pubblico.
6. Le formazioni lineari arbustive sono elementi costitutivi della rete ecologica cui è affidato un fondamentale ruolo di connessione ecologica e di aree di rifugio per la microfauna. Il presente P.O. tutela le formazioni lineari arbustive stabilendo l'obbligo di osservare un distacco minimo pari a ml 10,00 per l'insediamento dei manufatti agricoli ammessi dalle presenti norme.
7. Le parti dell'acquedotto leopoldino ricadenti nel territorio rurale che ricomprendono i manufatti idraulici (captazione delle acque sorgive a Colognole, condotti, e manufatti per la decantazione e distribuzione delle acque) e le loro aree di pertinenza. Per tali aree vigono le stesse prescrizioni di cui alle aree verdi di impronta storica interne al territorio urbanizzato normate all'art.33 delle presenti norme.