Art. 80. Disposizioni generali

1. Il Piano Strutturale vigente contiene una specifica ricognizione dei beni ambientali e paesaggistici cui associa un'apposita disciplina, attribuendo loro valenza paesaggistica. Il presente Piano rende operativa detta disciplina, in conformità al P.I.T./P.P.R. e prescrittive le regole generali e specifiche per i beni ambientali e paesaggistici.

2. La disciplina di cui alla presente Parte si conforma alle disposizioni di cui al P.S. e integra la disciplina di cui alle altre Parti delle presenti norme; in ipotesi di contrasto, prevale su di essa.

3. La disciplina di cui alla presente Parte si applica a tutto il territorio comunale.

4. I beni culturali e paesaggistici di cui alla presente Parte sono disciplinati ai sensi degli articoli seguenti, che fissano gli obiettivi con valore di indirizzo, da perseguire in relazione agli ambiti di paesaggio riconosciuti nel P.S., le direttive da attuare e le prescrizioni d'uso da rispettare. Qualora si verifichi la concorrenza di più prescrizioni in relazione al medesimo areale prevalgono quelle più restrittive.

5. In relazione alla disciplina dei beni culturali e paesaggistici e al fine di semplificare la possibile concorrenza delle specifiche discipline è stata individuata, all'art. 81 delle presenti norme, una normativa generale di riferimento coerente alle caratteristiche e alle relative regole invarianti riconosciute nel P.S.

6. Nelle zone comunali sottoposte a vincoli sovraordinati la realizzazione degli interventi è subordinata al rispetto, oltre che della disciplina del P.S. a cui si rimanda integralmente, alle disposizioni delle singole normative in materia (vincolo idrogeologico, vincolo risorse acque destinate al consumo umano, protezione delle bellezze naturali, artistiche e storiche, rispetto stradale, rispetto cimiteriale, servitù di elettrodotto, ecc.).

7. In ogni caso le presenti norme si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni legislative statali o regionali.