Art. 79. Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti, ove consentito dalla disciplina delle singole aree rurali, è ammesso alle condizioni indicate negli artt. 81, 82 ed 83 della LR 65/2014, nonché nel rispetto delle disposizioni del presente articolo: per il mutamento della destinazione agricola degli annessi e degli edifici rurali ad uso abitativo con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007 (entrata in vigore DPGR 5R/2007) vale quanto disciplinato dall'art. 81 comma 1 e comma 3 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.. Per il mutamento della destinazione agricola degli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007, vale quanto disciplinato dall'art. 81 c.2 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

2. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale possono recuperare l'intera SE legittima esistente alla data di adozione del presente P.O. se l'unità interessata presenta SE non inferiore a mq 60 e fino a mq 250 nel rispetto dei seguenti requisiti:

  1. a) se l'unità interessata presenta SE inferiore a mq 60 il cambio d'uso è ammesso solo nel caso di manufatti di classe 1 e 2;
  2. b) se l'unità interessata presenta SE inferiore a mq 60 e non è classificata, il cambio d'uso è ammesso solo per gli immobili che presentano caratteri di interesse storico-architettonico, da documentare adeguatamente, e nel rispetto dei limiti di cui al DM 5 luglio 1975;
  3. c) ove il mutamento della destinazione d'uso consegua a frazionamento di preesistente unità, l'intervento deve assicurare una media per unità abitativa pari a mq 60 di SE;
  4. d) il limite di mq 250 non sussiste qualora il manufatto sia di classe 1 o 2;

3. Per gli interventi che comportano mutamento di destinazione d'uso verso la funzione artigianale è ammesso il recupero della intera SE.

4. Ove l'intervento comporti perdita della destinazione agricola per SE pari o superiore a mq 500, il mutamento è soggetto a previa approvazione di programma aziendale avente valenza di Piano attuativo ovvero, ove il proprietario non rivesta qualifica di imprenditore agricolo, di Piano di recupero, nel rispetto dei requisiti che seguono:

  1. a) l'intervento deve assicurare il mantenimento delle superfici e delle sistemazioni pertinenziali contenute nel titolo abilitativo con cui si è provveduto alla realizzazione del manufatto oggetto di mutamento di destinazione;
  2. b) il mutamento di destinazione d'uso del manufatto in residenziale non può dar luogo a tipologie abitative assimilabili a monolocali;
  3. c) deve sussistere disponibilità di prelievo di SE dalle quantità massime ammissibili di destinazione residenziale nell'U.T.O.E. di riferimento. Nell'ambito delle diverse U.T.O.E. sono suscettibili di assenso gli interventi contenuti entro le quantità massime previste secondo criterio di prevenzione temporale.

5. Il cambio di destinazione d'uso dalla funzione agricola verso la funzione turistico ricettiva è ammesso secondo il procedimento di cui al precedente comma 6, entro i limiti di mq 800 di SE, ancorché posto in essere in distinti interventi.

6. Gli interventi di sistemazione ambientale da realizzare, ai sensi dell'art. 83 comma 4 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad un ettaro sono disciplinati all'art. 64 delle presenti norme.