Art. 78. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola sono ammessi, oltre agli interventi di cui all'art. 79, comma 1, L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65 e ss.mm.ii., gli interventi indicati alla Parte 2 Titolo 2 delle presenti norme, sulla base della classificazione attribuita a ciascun edificio dal presente P.O., con le precisazioni e integrazioni contenute nei successivi commi.

2. Al fine di rendere idonei gli edifici alle esigenze connesse all'attività venatoria sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 senza incrementi di volume.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono comportare un incremento delle unità abitative fino ad un massimo di n. 3 per edificio.

4. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale sono ammissibili se l'unità interessata presenta SE non inferiore a mq 60. Per l'ipotesi di frazionamento di immobili residenziali ovvero qualora il mutamento della destinazione d'uso consegua a frazionamento di preesistente unità, l'intervento dovrà assicurare la superficie minima di mq 60 di SE per ogni unità immobiliare.

5. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione d'uso verso la funzione residenziale possono:

  1. a) recuperare l'intera SE legittima esistente alla data di adozione del presente P.O., ove inferiore a 250 mq;
  2. b) recuperare l'intera SE legittima esistente alla data di adozione del presente P.O. qualora il manufatto sia di classe 1 o 2;

6. Negli edifici a destinazione produttiva, su un solo lato e in aderenza al manufatto, per le funzioni di carico e scarico o deposito, è consentita la realizzazione di una tettoia con profondità massima di ml 4,00.

7. È consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate di superficie utile netta non superiore a mq 20 nel numero di una per ogni unità immobiliare ad uso abitativo.

8. Per favorire il riordino delle aree di pertinenza dei singoli edifici, è consentita la demolizione dei volumi secondari ivi esistenti ed il loro accorpamento, preferibilmente all'edificio principale fino a raggiungere la superficie utile lorda preesistente.

9. Per gli interventi che comportano mutamento di destinazione d'uso verso la funzione agricola, o artigianale è ammesso il recupero della intera SE.

10. La realizzazione di cantine e di altri locali completamente interrati non valutabili ai fini del calcolo della SE è consentita solo all'interno del perimetro dell'edificio fuori terra.