Art. 76. Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie
1. Nel territorio rurale sono ammessi i manufatti a carattere venatorio, di cui all'art. 34bis lett. a) della LR 3/1994 e all'art. 78 della LR 65/14, nonché gli interventi edilizi sul patrimonio esistente, di cui all'art. 34bis lett. b) della LR 3/1994 e all'art. 79 della LR 65/14, ad eccezione di quelli finalizzati alla realizzazione delle case per le squadre di caccia al cinghiale, ammessi solo nelle zone E5 (di cui all'art. 60 delle presenti norme).
2. In ogni caso si dovrà privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente e la salvaguardia dei caratteri dell'edilizia storico-testimoniale sulla formazione di manufatti ex novo. Questi ultimi dovranno comunque attenersi ai caratteri architettonici, tipologici e materici dell'edilizia rurale.