Art. 75. Manufatti per il ricovero di bovini, suini e ovicaprini
1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di bovini, suini e ovicaprini è consentita nell'intero territorio rurale, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
2. È consentita la realizzazione di box per il ricovero di bovini, suini e ovicaprini nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) costruzione del box in legno;
- b) superficie coperta massima del box di 15 mq per capo, fino ad un massimo di superficie di 45 mq;
- c) il numero massimo dei capi pari a:
- a. tre unità per bovini o suini;
- b. dieci unità per gli ovicaprini
- d) siano posti a distanza superiore a metri 100 da edifici residenziali della stessa proprietà e a distanza di metri 200 da edifici residenziali di altra proprietà, a distanze di cui alle normative di settore da confini di proprietà e dalle strade.
3. Ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, i box sono ammessi con l'ulteriore esclusione rispetto a:
- a) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici (art. 57 e art. 55 delle presenti norme);
- b) ambiti periurbani (art. 58 delle presenti norme);
- c) fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art. 81 delle presenti norme);
- d) aree agricole E5, E6 ed E7 (art.60 delle presenti norme).
4. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:
- a) formazioni lineari arboree (art. 81 delle presenti norme);
- b) formazioni lineari arbustive (art. 81 delle presenti norme);
- c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).
5. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, si dovranno prevedere interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.
6. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.