Art. 73. Box per il ricovero amatoriale di equidi

1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di equidi è consentita nell'intero territorio rurale, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, ad eccezione delle aree agricole E5, E6 ed E7 (art.60 delle presenti norme).

2. È consentita la realizzazione di box per il ricovero di equidi, e di un relativo annesso, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) superficie fondiaria minima non inferiore a mq 1.000;
  2. b) costruzione del box e dell'annesso in legno;
  3. c) Superficie coperta massima del box di 10 mq per capo, fino ad un massimo di superficie di 45 mq per tre capi;
  4. d) Superficie coperta massima dell'annesso pari a mq 30;
  5. e) il numero massimo dei capi pari a tre unità;
  6. f) siano posti a distanza superiore a metri 100 da edifici residenziali della stessa proprietà e a distanza di metri 200 da edifici residenziali di altra proprietà, a distanze di cui alle normative di settore da confini di proprietà e dalle strade.

3. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.

4. Ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, i box sono ammessi con l'ulteriore esclusione rispetto a:

  1. a) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici (art. 57 delle presenti norme).;
  2. b) ambiti periurbani (art. 58 delle presenti norme);
  3. c) fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art. 81 delle presenti norme).

5. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:

  1. a) formazioni lineari arboree (art. 81 delle presenti norme);
  2. b) formazioni lineari arbustive (art. 81 delle presenti norme);
  3. c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).

6. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, si dovranno prevedere interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.