Art. 72. Manufatti per l'attività agricola amatoriale
1. I manufatti per l'attività agricola amatoriale devono essere realizzati al fine di garantire il mantenimento dell'attività agricola e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale nel rispetto della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016 e devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- a) interamente in legno o altri materiali leggeri purché la finitura non sia in contrasto con i caratteri del contesto rurale in cui si collocano, ancorati al suolo senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura;
- b) costituiti da un unico corpo di fabbrica di forma semplice e regolare, con copertura monofalda con manto costituito da guaine di colore verde scuro o grigio ardesia;
- c) l'altezza utile in corrispondenza della gronda non dovrà essere superiore a m. 2,50.
2. I manufatti per l'attività agricola amatoriale hanno esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, sono privi di dotazioni impiantistiche idonee all'utilizzo abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo (art.12 c.1 del Regolamento 63/R del 2016).
3. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è consentita:
- a) se non sussistono sul fondo costruzioni stabili legittime utilizzabili allo stesso scopo;
- b) se sul fondo è presente una costruzione stabile legittima di dimensioni inferiori a quelle massime consentite ai sensi del successivo comma 9.
4. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:
- a) formazioni lineari arboree (art. 81 delle presenti norme);
- b) formazioni lineari arbustive (art. 81 delle presenti norme);
- c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).
5. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, si dovranno prevedere interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.
6. Il posizionamento dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve essere contestualizzato con l'assetto agrario esistente.
7. I soggetti abilitati all'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo sono gli operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.
8. La superficie coperta dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo non può comunque superare i 16 mq ed è determinata in funzione dei seguenti parametri, riferiti alle superfici minime del fondo:
| Superficie territoriale (mq) | Superficie edificabile (mq) |
|---|---|
| 2.500 ≤ x ≤ 3.499 | 10 |
| 3.500 ≤ x ≤ 4.999 | 12 |
| x ≥ 5000 | 16 |
9. Le superfici di cui al precedente comma devono essere contigue e non conseguire a frazionamenti parziali di fondi agricoli posti in essere successivamente alla data di approvazione del presente P.O.
10. Su ciascun fondo è ammessa una sola costruzione; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto paesaggistico ed ambientale (annessi precari, baracche, manufatti e simili, purché legittimi), o comunque con le prescrizioni delle presenti norme, la realizzazione del nuovo annesso o manufatto è subordinata alla rimozione dell'annesso esistente, privilegiando la nuova costruzione nello stesso;
11. La realizzazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo è consentita previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto d'obbligo dovrà contenere anche:
- a) l'impegno a mantenere in produzione i terreni cui il manufatto è riferito;
- b) l'impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola o nel caso che vengano meno le superfici minime previste dal precedente comma 9.
12. L'atto d'obbligo contiene la specificazione degli interventi di sistemazione ambientale, di cui all'art. 64, tesi al mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché alla tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.
13. I manufatti costruiti ai sensi del presente articolo non possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola.
14. Non è consentito l'accorpamento di due o più manufatti di cui al presente articolo ad eccezione degli Ambiti periurbani dove è prescritto l'accorpamento tra due superfici contigue.