Art. 70. Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale: residenza agricola

1. Ai sensi dell'art. 73 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016 la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi e con la classe loro attribuita.

2. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso residenza agricola è consentita nel territorio rurale ove ne sia dimostrata la necessità in rapporto alla conduzione aziendale per una Scal (di cui all'art.11 del DPGR 39/R/2018) massima di 150 mq per unità, commisurando l'intervento alle esigenze della famiglia dell'imprenditore o dei salariati fissi e nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) ubicazione nel rispetto della viabilità territoriale e poderale esistente e con opere edilizie che garantiscano una coerenza con i caratteri morfo-tipologici dell'edilizia rurale esistente. L'accesso ad eventuali locali interrati dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml 4,00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio;
  2. b) ubicazione nel rispetto dell'andamento naturale dei terreni, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito e conseguendo una aggregazione significante con i fabbricati esistenti;
  3. c) nel rispetto della conformazione morfologica dei siti, i limiti superiori delle coperture non dovranno superare le linee di crinale o le vette dei poggi nelle aree collinari, né occludere i varchi o compromettere le visuali panoramiche e paesaggistiche. Nei casi in cui la morfologia dei terreni lo permetta è ammessa la realizzazione di tetti-giardino.
  4. d) mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
  5. e) ubicazione dei nuovi interventi edilizi solo in prossimità dei nuclei poderali, se esistenti, e lungo strade esistenti. Non è consentita la realizzazione di nuove strade se non strettamente funzionali e di accesso ai fondi agricoli;
  6. f) impianto planivolumetrico impostato con volumi netti e piante regolari; è vietata la realizzazione di terrazze a tasca;
  7. g) ricorso a materiali, colori, elementi di finitura di tipo tradizionale rurale tali da non produrre effetti incoerenti col contesto;
  8. h) le soluzioni progettuali finalizzate alla produzione di energia per l'autoconsumo da fonti rinnovabili devono essere integrate all'architettura;
  9. i) dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse ambientali e alle problematiche di natura idrogeologica;
  10. j) applicazione dei criteri costruttivi atti a ridurre i consumi e i fabbisogni energetici.
  11. k) le nuove edificazioni ad uso abitativo non potranno essere addossate a murature di terrapieno e scarpate e dovranno essere poste ad un livello superiore a ml 1,00 rispetto al ciglio di sponda dei corsi d'acqua circostanti.

3. La realizzazione della residenza rurale di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con le ulteriori limitazioni individuate nelle tavole DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 rispetto a:

  1. a) nuclei storici (art. 55 delle presenti norme);
  2. b) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici (art. 57 delle presenti norme);
  3. c) ambiti periurbani (art. 58 delle presenti norme);
  4. d) fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art. 81 delle presenti norme);
  5. e) aree boscate (art. 85 delle presenti norme).

4. La realizzazione di nuove residenze agricole non deve, inoltre, interrompere la continuità di:

  1. a) formazioni lineari arboree (art. 81 delle presenti norme);
  2. b) formazioni lineari arbustive (art. 81 delle presenti norme);
  3. c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).

5. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, si dovranno prevedere interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.

6. La volumetria dei nuovi edifici rurali ad uso residenza agricola è determinata ai sensi dell'art. 23 del DPGR 39R/2018.