Art. 69. Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale: annessi agricoli
1. Ai sensi dell'art. 73 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016 la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi e con la classe loro attribuita.
2. La realizzazione di nuovi annessi agricoli che costituiscono pertinenza dei fondi agricoli deve essere commisurata alla capacità produttiva delle aziende stesse e con impegno al mantenimento delle superfici fondiarie minime.
3. La costruzione dei nuovi annessi è soggetta all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale del PAPMAA e alla sottoscrizione da parte del richiedente di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo, che vincoli l'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quelle previste dal vigente P.T.C. della Provincia di Livorno, alle seguenti condizioni:
- a) previa approvazione del programma aziendale;
- b) non vengano alienate separatamente edifici rurali e le superfici fondiarie correlate;
- c) l'intervento non comporti rilevanti modificazioni della morfologia dei luoghi;
- d) vengano mantenute le pertinenze degli edifici non più utilizzabili a fini agricoli.
- e) non venga modificata, per il periodo di validità del PAPMAA, la destinazione d'uso degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell'attività aziendale.
- f) non vengano corredati da dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
- g) privilegiando la dislocazione degli annessi in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo per creazione viabilità ed altre strutture di servizio;
- h) evitando la frammentazione dei fondi e l'eccessiva proliferazione di edifici nel territorio rurale;
- i) evitando posizioni di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari.
4. La realizzazione degli annessi di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con l'ulteriore esclusione di quanto individuato nella tavola DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 rispetto a:
- a) nuclei storici (art. 55 delle presenti norme);
- b) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici (art. 57 delle presenti norme);
- c) ambiti periurbani (art. 58 delle presenti norme);
- d) fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art.81 delle presenti norme);
- e) aree boscate (art. 85 delle presenti norme).
5. La realizzazione di annessi non deve, inoltre, interrompere la continuità di:
- a) formazioni lineari arboree (art.81 delle presenti norme);
- b) formazioni lineari arbustive (art.81 delle presenti norme);
- c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).
6. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.
7. Gli annessi agricoli sono costruzioni destinate in via esclusiva ad usi agricolo-produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle faunistico-venatorie e prive di dotazioni idonee ad utilizzo abitativo, commerciale non aziendale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.
8. Gli annessi agricoli possono configurarsi, in tutto o in parte, come locali interrati o seminterrati, costituendo volumetrie computate come volume edificabile (VE) ai sensi dell'art.23 del DPGR 39R/2018.
9. Gli annessi agricoli devono essere di norma realizzati in prossimità di strade o viabilità vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati e comunque, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, in sede di valutazione dei progetti edilizi, di impartire indicazioni in senso diverso al fine di mitigare il più possibile l'effetto visivo generato dai nuovi annessi.
10. I nuovi manufatti devono essere ubicati al suolo rispettando l'andamento naturale dei terreni, conseguendo aggregazione significante con i fabbricati esistenti, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito.
11. Le nuove costruzioni possono essere realizzate in muratura, con materiali e finiture il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni a uso abitativo.
12. L'accesso ad eventuali locali interrati dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml 4.00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio.
13. La copertura dovrà essere a capanna o a padiglione con falde inclinate con una pendenza compresa tra il 25% e 30% e con un aggetto di gronda non superiore a ml 0,80. Il manto di copertura dovrà essere realizzato in tegole di laterizio (coppi ed embrici o tegole portoghesi) e coerente al contesto paesaggistico. Per tutti i manufatti con SE superiore ai mq 1.000 la pendenza della copertura non potrà essere superiore al 25%. Nei casi in cui la morfologia dei terreni lo permetta è ammessa la realizzazione di tetti-giardino.
14. In aderenza al manufatto per le funzioni di carico e scarico e deposito dei prodotti agricoli è consentita la realizzazione di tettoie con profondità massima di ml 4.00.
15. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi della presente norma non possono mutare la destinazione d'uso agricola.
16. La volumetria dei nuovi annessi è determinata ai sensi dell'art. 23 del DPGR 39R/2018.
17. Gli annessi agricoli devono essere realizzati preferibilmente con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, nonché all'utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con il P.I.E.R. e con il P.I.T./P.P.R. della Regione Toscana, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P. della Provincia di Livorno.