Art. 68. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale
1. Salvo i limiti e le condizioni previste alla Parte 2, Titolo 2 delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, salvaguardando l'edilizia di valore storico-testimoniale e rispettando le superfici fondiarie minime previste dal PTC o dal regolamento regionale, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 72, comma 1, lett. a), b bis), b ter) della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016.
2. Nel territorio agricolo sono, altresì, consentiti gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 134, comma 1, lett. f), della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 60 delle presenti norme, e limitatamente agli edifici agricoli classificati con classe 4 e 5 ai sensi degli artt. 13 e 14 delle presenti norme, facenti parte di aziende con superfici uguali o superiori ai minimi di cui all'art. 63, con l'ulteriore esclusione di quanto individuato nella tavola DIS01.A,DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 rispetto a:
- a) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici (art. 57 delle presenti norme);
- b) ambiti periurbani (art. 58 delle presenti norme);
- c) fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art. 81 delle presenti norme);
- d) aree boscate (art. 85 delle presenti norme).
3. Gli interventi di cui al presente articolo, sono consentiti nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 72 comma 2 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016.