Art. 67. Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del programma aziendale
1. In coerenza con l'art. 6 del D.P.G.R. 63R/2016 la costruzione di nuovi annessi agricoli minimi, di cui all'art. 73, comma 5, L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., strettamente necessari all'attività delle aziende agricole, che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli aventi complessivamente superficie coperta inferiore a 300 mq.
2. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui al presente articolo è ammessa purché l'azienda agricola mantenga in produzione terreni per superfici maggiori od uguali al 50% delle superfici all'art. 63 delle presenti norme per una SE massima di 300 mq.
3. La realizzazione di nuovi annessi agricoli di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con l'ulteriore esclusione di quanto individuato nelle tavole DIS01.A,DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 rispetto a:
- a) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici (art. 57 delle presenti norme);
- b) ambiti periurbani (art. 58 delle presenti norme);
- c) fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art. 81 delle presenti norme);
- d) aree boscate (art. 85 delle presenti norme).
4. La realizzazione di annessi non deve, inoltre, interrompere la continuità di:
- a) formazioni lineari arboree (art. 81 delle presenti norme);
- b) formazioni lineari arbustive (art. 81 delle presenti norme);
- c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).
5. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, si dovrà compensare prevedendo interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.
6. La costruzione di nuovi annessi agricoli deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda. Il dimensionamento dovrà essere accertato e certificato da parte di un tecnico abilitato e competente in materia.
7. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C. della Provincia di Livorno, devono essere realizzati con materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed i fabbricati tradizionali nonché al ricorso alle energie rinnovabili.
8. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle seguenti attività:
- a) allevamento intensivo di bestiame;
- b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
- c) acquicoltura;
- d) allevamento di fauna selvatica;
- e) cinotecnica;
- f) allevamenti zootecnici minori;
- g) allevamento di equidi.
9. Di norma, per le attività di cui alle lettere b, c, d, e, f e g del precedente comma, la dimensione massima dei nuovi annessi non potrà superare complessivamente i 150 mq di SE e comunque, le superfici fondiarie minime di cui all'art. 6 comma 5 del DPGR 63R/2016 necessarie per la costruzione di tali annessi saranno stabilite sulla base del tipo di attività/allevamento in base alla norma del benessere animale, tenendo conto delle necessità che dovranno essere adeguatamente dimostrate nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti normative.
10. La realizzazione di tali annessi è subordinata alla sottoscrizione da parte del proprietario del fondo di un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese e cura del richiedente, in cui si stabilisca l'obbligo per lo stesso richiedente:
- a) di non modificare la destinazione d'uso agricola dell'annesso;
- b) di non alienare separatamente dall'annesso il fondo cui si riferisce;
- c) di mantenere il fondo in produzione e di effettuarne la manutenzione ambientale;
- d) assoggettarsi alla demolizione dell'annesso in caso di inadempimento;
- e) di assoggettarsi alla rimozione dell'annesso qualora siano cessate le esigenze aziendali ad esso connesse.