Art. 66. Installazione di manufatti aziendali temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale
1. In coerenza con l'art. 70 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e dell'art.1 del Regolamento 63R/2016, l'installazione di manufatti aziendali temporanei, realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre, aventi le suddette caratteristiche, è consentita nell'intero territorio rurale e costituisce attività edilizia libera, soggetta a comunicazione, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con l'ulteriore esclusione rispetto a:
- a) aree boscate ai sensi della L.R. 39/2000;
- b) formazioni ripariali.
2. I manufatti aziendali non temporanei, comprese le serre, di cui all'art.70 comma 3 lettera a) della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e all'art.2 e 3 del Regolamento 63R/2016, ovvero riferibili alle seguenti fattispecie: silos, tettoie, concimaie, basamenti o platee, strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile, serre fisse, volumi tecnici ed altri impianti, manufatti prefabbricati di semplice installazione, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui, vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali, vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo, strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante, ove ammessi, sono realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento. Essi devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) altezza massima non superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine;
- b) nel caso di serre con tipologia a tunnel è considerata solo l'altezza al culmine;
- c) non possono mutare destinazione d'uso;
- d) possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. È comunque ammessa l'installazione di tettorie e/o pensiline (aperte su 3 lati), per le funzioni di carico e scarico, con una profondità massima di ml 3, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, da porre in aderenza al manufatto.
4. Per tali manufatti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.