Art. 65. Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale
1. In coerenza con l'art. 71 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016, in assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti all'imprenditore agricolo (IAP e non IAP) sempreché non comportino la deruralizzazione, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e salvo i limiti e le condizioni previste nel Titolo 2 Parte 2 delle presenti norme, i seguenti interventi:
- - manutenzione straordinaria;
- - restauro e risanamento conservativo;
- - ristrutturazione edilizia conservativa;
- - interventi pertinenziali;
- - addizioni volumetriche;
- - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
- - ripristino edifici crollati o demoliti;
- - piscine ed impianti;
- - gli interventi costituenti attività edilizia libera;
- - altri interventi minori, quali ad esempio: interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze delle persone con disabilità; interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati; interventi relativi all'innovazione necessaria per il miglioramento dell'efficienza energetica.
2. In assenza di PAPMAA, sul patrimonio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti solo agli IAP, nel rispetto degli strumenti territoriali ed urbanistici, i seguenti interventi (non comportanti deruralizzazione):
- a) interventi di ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi;
- b) trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20% del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si cumulano tra di loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui sopra.
3. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) possono comportare un aumento delle unità residenziali rurali, ferma restando la destinazione d'uso agricola e limitata al caso in cui tali unità siano già esistenti nell'edificio, in coerenza con l'articolo 71, comma 3 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.
4. Tutti gli interventi consentiti devono, comunque, tenere conto delle limitazioni e prescrizioni in relazione alla classe di riferimento di cui alla Parte 2, Titolo 2 delle presenti norme.