Art. 64. Buone pratiche ed opere di sistemazione ambientale

1. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità del territorio rurale indicati all'art.68 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., il Piano Operativo promuove l'attuazione di:

  1. a) buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica, a cui è necessario attenersi in tutte le aree rurali, per garantire una corretta gestione ai fini idrogeologici e per prevenire i fenomeni di erosione del suolo;
  2. b) opere di sistemazione ambientale a carico di aziende e privati negli interventi di nuova edificazione e negli interventi che comportano la perdita della destinazione agricola, come stabilito dalle presenti norme.

2. Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica i seguenti interventi:

  • - garantire la sistemazione idraulico-agraria del fondo, conservando e mantenendo in efficienza ogni componente del reticolo idrografico superficiale e della rete scolante artificiale;
  • - evitare modifiche dei piani di campagna non giustificati da specifiche esigenze colturali, con particolare riguardo alle aree ad elevata pericolosità idraulica;
  • - garantire la tutela ed il mantenimento della viabilità minore pubblica e di uso pubblico;
  • - garantire la tutela, il mantenimento e, ove possibile, l'apertura al pubblico transito, della viabilità minore e degli itinerari culturali ed escursionistici;
  • - recuperare e mantenere la sentieristica nelle aree boscate consentendone l'accessibilità e la fruizione pubblica;
  • - conservare e mantenere le tipiche sistemazioni agrarie (quali ad esempio i terrazzamenti collinari, muri a secco, acquidocci, ciglionamenti) e, in generale, i segni del paesaggio agrario consolidato, evitando coltivazioni che possano comprometterne la permanenza.
  • - tutelare e mantenere in vita la vegetazione ripariale e le sistemazioni arboree di particolare pregio paesaggistico, quali i filari alberati, le formazioni lineari arboree e arbustive non colturali di arredo, di confine (ricorrendo se necessario alla rinaturalizzazione delle fasce ripariali e degli eventuali lembi di specie planiziarie).

3. Sono opere di sistemazione ambientale gli interventi di tutela e valorizzazione ambientale associati agli interventi assoggettati a programma aziendale, la cui mancata previsione esclude l'approvazione del programma aziendale stesso. Le opere di sistemazione ambientale sono realizzate in conformità alla vigente normativa e al PTC della Provincia di Livorno.

4. Possono, a titolo esemplificativo, essere considerate opere di sistemazione ambientale i seguenti interventi:

  • - le buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica elencate al comma 2, nei casi in cui non si limitino ad interventi di manutenzione ordinaria ma comportino il recupero, il ripristino e comunque il miglioramento delle risorse ambientali esistenti;
  • - il ripristino di aree degradate, ove siano riconoscibili fenomeni di erosione o cattivo utilizzo dei suoli, privilegiando la rimessa a coltura e valorizzando le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche residuali;
  • - la realizzazione di opere di sistemazione idraulica-agraria dei fondi associata a progetti di piantumazione di essenze autoctone;
  • - il recupero di tabernacoli, edicole, piccoli edifici religiosi, elementi di raccolta delle acque o altro elemento di valore storico, architettonico o culturale presenti all'interno dell'area di pertinenza di un edificio o complesso edilizio, o all'interno delle proprietà di un'azienda agricola;
  • - il completamento, il potenziamento e la realizzazione di corridoi ecologici con manutenzione e/o reimpianto di vegetazione arborea-arbustiva, utilizzando specie vegetali coerenti con il contesto;
  • - nei filari, la sostituzione di individui appartenenti a specie invasive con individui di specie autoctone;
  • - nei filari, la sostituzione degli individui malati o pericolosi per la sicurezza pubblica con nuovi individui di analoghe specie.

5. Gli interventi di sistemazione ambientale, correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale, devono garantire, nelle aree di pertinenza degli stessi edifici individuate dal programma aziendale e ove previsto dalle presenti norme, un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti, il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea e arbustiva e della viabilità minore di matrice storica, la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica e degli elementi di cultura materiale presenti (cippi, recinzioni, fontane, muri in pietra e simili). In nessun caso devono essere riprodotte le sistemazioni ambientali o edilizie proprie delle zone urbane.

6. L'obbligo di realizzare opere di sistemazione ambientale è esteso ai seguenti interventi, anche in assenza di programma aziendale:

  1. a) costruzione degli annessi rurali che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, di cui all'art.67 delle presenti norme;
  2. b) costruzione degli annessi rurali non collegabili alle superfici fondiarie minime da coltivare;
  3. c) mutamento di destinazione d'uso di edifici a uso agricolo, allorché il terreno di proprietà superi l'ettaro.

7. Le opere di sistemazione ambientale devono essere presentate con appositi elaborati progettuali corredati a garanzia da polizza fideiussoria, composti dalla seguente documentazione:

  1. a) relazione tecnica descrittiva delle opere;
  2. b) rilievo plano altimetrico delle aree soggette agli interventi di sistemazione ambientale su cartografia in adeguata scala;
  3. c) documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi soggetti agli interventi;
  4. d) lo stato di progetto delle opere di sistemazione ambientale;
  5. e) computo metrico estimativo delle opere di sistemazione ambientale sulla base dei prezziari regionali vigenti.

8. Al termine dei lavori, al fine di ottenere lo svincolo delle garanzie offerte, il titolare dell'autorizzazione deve presentare:

  1. a) la relazione finale di asseveramento, con documentazione fotografica, attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto iniziale;
  2. b) gli elaborati cartografici alle scale di cui sopra;
  3. c) il computo metrico a consuntivo.

9. Non rientrano nelle opere di sistemazione ambientale a titolo indicativo e non esaustivo:

  1. a) gli interventi in prevenzione dagli incendi definiti dal piano antincendio boschivo regionale (art. 74 L.R. 39/2000);
  2. b) gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico individuati all'interno del Documento Operativo per la Difesa del Suolo previsto dall'art. 3 della L.R. 80/2015;
  3. c) gli interventi di tutela della fauna e della flora protette previste dalla L.R. 80/2015;
  4. d) gli interventi di manutenzione ordinaria;
  5. e) gli interventi di cui al comma 3 non documentati da idonee elaborazioni che ne comprovino la necessità di esecuzione.

10. Ove ammesso dal PTC della Provincia di Livorno, nei casi in cui le caratteristiche aziendali non consentano la realizzazione di adeguate opere di sistemazione ambientale all'interno dell'ambito aziendale, tali opere possono essere realizzate anche all'esterno, se finalizzate alla realizzazione e/o gestione di aree a verde pubblico o di interesse pubblico.

11. Le misure di mitigazione di cui al paragrafo 6.3 dello Studio di incidenza del P.O. sono prioritarie in caso di interventi assoggettati a valutazione di incidenza e sono altresì ritenute opere di miglioramento agricolo e ambientale in caso di Piano dei tagli e Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale.

12. Le buone pratiche e le opere di sistemazione ambientale del presente articolo, nonché le misure di mitigazione di cui al paragrafo 6.3 dello Studio di incidenza del P.O. possono essere effettuate anche in aree non in possesso del soggetto attuatore, previe convenzione o scrittura privata con i soggetti proprietari.