Art. 63. Superfici fondiarie minime

1. Salvo diversa prescrizione delle norme relative alle singole aree rurali, le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione e necessarie per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli sono quelle prescritte nel PTC della Provincia di Livorno o, in suo difetto, quelle prescritte dall'art. 5 del Regolamento 63R/2016.

2. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, fatte salve diverse disposizioni del PTC della Provincia di Livorno, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime.

3. Per la dimostrazione dell'utilizzo produttivo dei terreni, fatte salve le verifiche d'ufficio o diverse disposizioni del PTC della Provincia di Livorno, si assumono le tipologie colturali effettivamente presenti al momento della presentazione del programma aziendale. Eventuali difformità catastali o altre difformità riscontrabili presso la banca dati regionale ARTEA dovranno essere corrette contestualmente al programma: l'istanza dell'eventuale correzione deve far parte della documentazione allegata al programma.

4. Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici, di cui all'articolo 3 della L.R. n. 49/1997, le superfici fondiarie minime di cui al comma 1 del presente articolo sono ridotte del 30%.

5. Le variazioni delle superfici fondiarie di cui al comma 1 del presente articolo conseguenti a provvedimenti della Regione o della Provincia sono automaticamente recepite dalle presenti norme senza che ciò costituisca variante all'atto di governo.

6. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle seguenti attività:

  1. a) allevamento intensivo di bestiame (15 mq a capo);
  2. b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  3. c) acquicoltura;
  4. d) allevamento di fauna selvatica;
  5. e) cinotecnica;
  6. f) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
  7. g) allevamento di equidi.

7. I programmi agricoli, che interessino le formazioni lineari arboree di cui all'art.81, devono essere corredati da idonea documentazione e rappresentazione della consistenza vegetazionale degli individui arborei, nonché da specifici progetti volti a reintegrarne la continuità.

8. I programmi agricoli che interessino le aree delle formazioni ripariali devono essere corredati da idonea documentazione e rappresentazione della consistenza vegetazionale, nonché da specifici progetti volti a reintegrare la continuità delle fasce ripariali.