Art. 62. Programma aziendale

1. Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di cui all'art. 74 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016, specifica gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende perseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici, gli interventi edilizi e ambientali, le fasi e i tempi di realizzazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale. Esso è redatto, approvato e attuato in conformità alla vigente normativa e alle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno.

2. Il programma aziendale assume valore di piano attuativo, ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., nel caso in cui preveda:

  • a) la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo superiori 150 mq;
  • b) qualsiasi altra nuova costruzione, compresi gli annessi agricoli, o ampliamento di consistenza superiore a mq 300 di superficie edificabile;
  • c) interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni;
  • d) ricada all'interno di Beni di interesse storico artistico di cui all'art. 82 delle presenti norme, nuclei rurali di cui all'art. 56 e nuclei storici di cui all'art. 55 delle presenti norme.

In tali casi la documentazione prescritta per il programma aziendale è integrata dai seguenti elaborati:

  • - documentazione fotografica dalla breve-media-lunga distanza da e verso il bene oggetto di tutela, del complesso e dell'area di pertinenza;
  • - sezioni territoriali, redatte allo stato attuale e di progetto, adeguate alla tipologia di intervento, all'andamento morfologico dei suoli, all'inserimento trasversale.

3. Il programma aziendale ha i contenuti, le modalità di presentazione e di gestione, le procedure di approvazione e di variazione indicati nella L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e nel Regolamento 63R/2016. Qualora interessi beni paesaggistici, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, il programma aziendale deve essere corredato di uno specifico studio che individui gli elementi di pregio paesaggistico ambientale e culturale presenti e le modalità per la loro conservazione e per l'eventuale ripristino, in conformità alle disposizioni del PIT-PPR.