Art. 59. Aree di cui all'art .64, co.1 lett. d) della L.R. 65/2014
1. Il presente P.O. in coerenza ai contenuti del P.S., riconosce nel territorio rurale e cartografa nelle tavole DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 tre aree riconducibili all'art.64, comma 1 lett. d) della L.R. 65/2014 che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato:
- a) Autoparco "Il Faldo": si tratta di una piattaforma produttiva specializzata di circa 70 ha, posta a nord dell'insediamento di Vicarello e da questo separata dal Canale Scolmatore, destinata al deposito e alla preparazione di autoveicoli in transito verso l'Italia e i paesi dell'Europa centro-meridionale. Oltre a questa funzione ospita attività secondarie di tipo artigianale-industriale connesse alla logistica e all'autotrasporto.
- b) Piattaforma "Biscottino": si tratta di una piattaforma produttiva, posta a nord dell'Interporto Amerigo Vespucci e da questo separata dal Canale Scolmatore, destinata originariamente allo smaltimento dei rifiuti e ad oggi in fase di riconversione verso la logistica e ulteriori attività legate all'ambito dei trasporti.
- c) Ex Fornace Arnaccio: si tratta di una vecchia fornace in uso fino alla fine degli anni Sessanta, posta nella porzione settentrionale del comune tra la Fossa Chiara e l'Emissario del Bientina. Si tratta di una zona destinata al recupero funzionale delle strutture edilizie esistenti, nelle quali potranno essere svolte funzioni direzionali e di servizio.
2. Le aree e i siti possono essere mantenuti e ampliati in funzione di documentate esigenze funzionali che siano riconosciute di interesse generale, in base al tipo di attività svolta e alle sue positive ricadute sulla collettività.
3. Qualsiasi nuovo intervento su tali aree e siti, anche quando non comporti opere edilizie, deve rispettare le seguenti prescrizioni:
- - devono essere previste idonee schermature arboree ed altre opere di mitigazione paesaggistica, che consentano un coerente inserimento dell'attività nel contesto;
- - i volumi di traffico indotti dall'attività devono risultare compatibili con la viabilità esistente;
- - i limiti dell'area utilizzata dall'attività devono essere mantenuti a distanza non inferiore a ml 10 da corsi d'acqua e da altri elementi di pregio del territorio e a distanza non inferiore ml 50 da edifici residenziali (fatta eccezione per l'alloggio di servizio, ove preesistente); tale distanza minima è elevata a ml 100 nel caso di attività che possano produrre fumi, polveri ed altre emissioni dannose per le persone.
4. É facoltà del Comune ammettere eventuali ampliamenti degli edifici esistenti, o la costruzione di nuovi edifici, previa approvazione di un Progetto Unitario convenzionato, senza che ciò costituisca variante al Piano Operativo, corredato dai seguenti elaborati e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- - uno specifico studio che dimostri come tali opere siano indispensabili per fini di interesse generale;
- - uno specifico studio sulla mobilità, con particolare riferimento ai mezzi pesanti, che dimostri come il volume di traffico indotto dall'attività sia compatibile con il sistema viario con il quale si rapporta o, comunque, sul quale esercita influenza;
- - uno specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico, che dimostri come la trasformazione non comporti pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente;
- - un atto d'obbligo unilaterale, regolarmente registrato e trascritto a cura e spese del soggetto privato richiedente, con il quale quest'ultimo si impegna a perseguire i fini di interesse generale che costituiscono il presupposto dell'opera, a non mutare destinazione d'uso al manufatto realizzato o ampliato, a rimuovere la costruzione una volta che sia cessata l'attività che lo ha reso necessario o, in alternativa, a cedere la costruzione medesima al Comune. Il progetto di ampliamento delle strutture esistenti deve essere altresì corredato da una previsione di sistemazione delle aree di pertinenza per migliorare il loro inserimento nel contesto paesaggistico ambientale, mediante realizzazione di schermature arboree, di adeguamento delle recinzioni, di riqualificazione delle aree di accesso e prospicienti la viabilità pubblica;
- - altezza massima non superiore a 12 m;
- - rispettare un indice di copertura IC inferiore o uguale al 20% della superficie fondiaria.
5. I relativi permessi di costruire sono rilasciati con espressa menzione di tali limitazioni e non danno origine a diritti edificatori comunque riutilizzabili.
6. Nel caso di cessazione delle attività esistenti saranno ammesse nuove destinazioni produttive solo se compatibili con il contesto agricolo; saranno altresì consentite le destinazioni ammesse nell'area agricola di appartenenza, ad esclusione della residenza civile. Le quantità trasformate non potranno mai superare la SE preesistente; le nuove destinazioni d'uso potranno essere ammesse solo a seguito dell'approvazione di un Progetto unitario convenzionato.