Art. 58. Ambiti periurbani

1. Il presente P.O., ai sensi dell'Art. 64, commi 3 lettera b) e 4 della LR 65/14, dell'art. 67 della stessa legge e in coerenza ai contenuti del P.S., riconosce nel territorio rurale gli ambiti periurbani, attorno al territorio urbanizzato di Collesalvetti, Vicarello, Stagno, Nugola e Crocino, quali aree che svolgono funzioni ecosistemiche di rilevanza territoriale e paesaggistica.

2. Al fine di perseguire la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti tradizionali del paesaggio rurale ancora presenti, nonché il mantenimento e il potenziamento delle connessioni ecologiche e fruitive di rilevanza territoriale, per il ruolo di discontinuità morfologica rispetto al tessuto costruito, in tutti gli ambiti periurbani possono essere realizzati gli interventi di cui al seguente comma in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti, garantendo il ruolo di connessione ecologica e fruitiva tra il territorio urbanizzato e quello rurale.

3. In tutti gli ambiti periurbani sono ammesse forme di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani quali:

  1. a) orti urbani;
  2. b) orti periurbani;
  3. c) agricoltura multifunzionale.

4. L'ambito periurbano di Crocino, per la sua particolare collocazione che lo vede contenuto tra l'abitato e la SR206, ha una vocazione diversa rispetto agli altri. La mancanza dell'affaccio diretto sulle aree agricole circostanti fa venir meno il ruolo di interfaccia tra insediamento e territorio rurale e indirizza verso funzioni che privilegino la formazione di un nuovo fronte verde dell'abitato. Oltre alla conduzione agricola di tipo hobbistico (orti urbani, agricoltura di prossimità, ecc.), il P.O. ammette eventi quali manifestazioni di tipo fieristico e mercati di prodotti locali. Sono inoltre prescritti interventi volti alla riqualificazione dell'ambito (attraverso la valorizzazione dell'affaccio sulla viabilità mediante vegetazione, la cura delle pertinenze retrostanti le abitazioni ecc.).

5. In tutti gli ambiti periurbani è ammessa la costituzione di reti di spazio pubblico anche mediante l'istituto dei parchi agricoli.

6. Ai fini dell'attività di cui al comma 3, lett. b) e c) è ammessa l'installazione di manufatti amatoriali con superficie coperta massima di 6 mq ogni 500 mq di superficie coltivata.

7. Al fine di promuovere una rete commerciale diffusa e la valorizzazione dei prodotti locali, in tutti gli ambiti periurbani sono ammesse forme di commercio ambulante e mercati settimanali, assicurando in appositi spazi la periodica presenza di un punto di distribuzione polifunzionale.

8. Il Comune con apposito regolamento disciplina l'assegnazione dei lotti ortivi, di cui al c. 3 lett. a), a soggetti singoli o associati idonei al perseguimento di una attività di rilevanza sociale, economica, culturale di conservazione di saperi tradizionali.