Art. 57. Ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici

1. Il presente P.O., ai sensi dell'Art. 64, comma 3 lettera a) della L.R. 65/14 e ss.mm.ii., in coerenza ai contenuti del P.S., riconosce nel territorio rurale gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici quali aree ad elevato valore paesaggistico, il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici di cui costituiscono il contesto. Il P.O. riconosce gli ambiti di pertinenza attorno ai nuclei storici di Nugola e di Colognole.

2. All'interno di detti ambiti non è consentita alcuna nuova edificazione ad eccezione di:

  1. a) annessi agricoli quando sia dimostrata l'impossibilità di altra localizzazione;
  2. b) impianti tecnologici di pubblica utilità.

3. Qualora la classificazione del patrimonio edilizio esistente consenta per gli edifici eventualmente presenti in detti ambiti l'Addizione volumetrica, questa è limitata al 10% del volume totale (Vtot) esistente mentre è sempre esclusa la ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR2'.

4. Gli interventi di cui al comma 2 non devono in alcun modo pregiudicare le seguenti presenze caratteristiche dei luoghi e se ne deve dare dimostrazione con elaborati grafici da allegare al progetto:

  1. a) i coni visivi di intervisibilità del nucleo storico;
  2. b) la trama fondiaria preesistente;
  3. c) la viabilità locale di origine storica;
  4. d) la leggibilità dei rapporti storicamente consolidati tra il nucleo storico e il contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.

5. Gli interventi ammessi sulle costruzioni, ancorché recenti, devono essere improntati al rispetto della qualità paesaggistica del contesto mediante l'uso appropriato di materiali da costruzione, tecniche costruttive, coloriture, sistemazioni delle pertinenze, ecc. e se ne deve dare dimostrazione con elaborati grafici da allegare al progetto.

6. Non è ammessa la perimetrazione dei fondi mediante siepi o recinzioni di altezza superiore a m 1.20;

7. Gli interventi di Addizione Volumetrica non dovranno comportare superfetazioni, ovvero parti non organiche con i caratteri tipologici dell'edificio esistente, ed essere realizzati nel rispetto dell'impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell'edificio, nonché del contesto di riferimento.

8. Negli ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici non sono ammesse le seguenti funzioni:

  1. a) I.I, C, CD.III;