Art. 56. Nuclei rurali
1. Il presente P.O. in coerenza ai contenuti del P.S., riconosce i seguenti nuclei rurali:
- a) Mortaiolo;
- b) Tanna Bassa;
- c) Tanna Alta;
- d) Pandoiano.
2. Il P.O. rappresenta i suddetti nuclei rurali nelle tavole DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 e li disciplina in ordine a:
- a) Descrizione;
- b) Obiettivi;
- c) Limiti di ammissibilità delle funzioni.
3. Nei nuclei rurali di cui al precedente comma non sono ammesse le seguenti funzioni:
- I. I.1, C, A1, A2;
- II. A3 ad eccezione delle attività integrative commerciali e delle attività integrative artigianali, e dell'agriturismo;
- III. CD.III distribuzione di carburanti.
4. All'interno del perimetro dei nuclei rurali sono ammessi gli interventi di cui alla classe attribuita alle singole unità edilizie. Al fine di limitare la trasformazione dei manufatti precari (realizzati con materiali eterogenei), attraverso il cambio di destinazione d'uso, anche se regolarizzati, in civile abitazione o a carattere produttivo, si ammette la riqualificazione degli stessi attraverso solo opere di manutenzione straordinaria, ove tali manufatti non siano stati oggetto di specifica schedatura del patrimonio edilizio esistente.
5. A tal fine il P.O. definisce le seguenti azioni:
- a) gli interventi di trasformazione e di ampliamento devono rispettare la morfologia insediativa originaria e la tipologia degli edifici ricadenti in classe 2, di cui all'art. 11 delle presenti;
- b) il recupero dei caratteri di ruralità deve essere garantito attraverso interventi atti a salvaguardare il patrimonio insediativo, con riferimento agli edifici di classi 2 e 3, di cui agli artt. 11 e 12 delle presenti norme;
- c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente diverso da quello di cui alle precedenti due lettere sono riconducibili alla Parte 2, Titolo 2 delle presenti norme nel rispetto della morfologia insediativa originaria del nucleo rurale.
6. Ferma la disciplina di cui al presente articolo è altresì prevista la possibilità di procedere alla realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi alla popolazione residente e all'attuazione di progetti di riqualificazione del territorio rurale di rilevanza ed interesse comunale, con peculiare attenzione alla valorizzazione dei caratteri identitari delle rispettive aree e attività rurali che connotano il territorio.
7. Gli interventi di cui al precedente comma dovranno, in via prioritaria, essere attuati per il tramite del recupero e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, con rispetto dei caratteri di ruralità e delle esistenti relazioni dimensionali.
8. Nei nuclei rurali dovrà essere favorito l'insediamento di almeno un esercizio commerciale (preferibilmente sul modello dell'emporio polifunzionale di cui all'art.20 della LR 28/2005).
9. Nei nuclei rurali dovranno essere tutelate le botteghe tradizionali, i luoghi tipici del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande, nonché i servizi esistenti.