Art. 55. Nuclei storici
1. Il presente P.O., ai sensi degli artt. 66 e 92, comma 3. Lett. c) della LR 65/14, dell'art. 10 della Disciplina di Piano del PIT-PPR e in coerenza ai contenuti del P.S., riconosce i nuclei storici di:
- a) Nugola: si tratta di un insediamento di collina, la cui presenza è testimoniata fin dal 910, che ha avuto il suo culmine culturale in epoca medicea e ha vissuto una notevole espansione negli anni '80-'90 del secolo scorso, che ha provocato lo stravolgimento dell'impianto antico e la sostanziale perdita della relazione dell'impianto urbano con le aree rurali circostanti;
- b) Colognole: si tratta di un nucleo di origini medievali, che ha acquisito importanza in periodo lorenese, come testimonia l'acquedotto che, con un percorso di 18 km, arriva fino alla città di Livorno. A nord dell'insediamento antico si è aggiunta un'espansione recente. La peculiarità del nucleo è data dalla collocazione in zona collinare, dalla modesta dimensione dell'insediamento, dalla elementarità dell'impianto urbano e dalla stretta relazione con le aree delle colture tradizionali di collina.
2. Il P.O. rappresenta i suddetti nuclei storici nelle tavole DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 e li disciplina in ordine a:
- a) Descrizione;
- b) Obiettivi;
- c) Limiti di ammissibilità delle funzioni.
3. Nei nuclei storici di cui al precedente comma non sono ammesse le seguenti funzioni:
- I. I.1, C, A1, A2;
- II. A3 ad eccezione delle attività integrative commerciali e delle attività integrative artigianali e dell'agriturismo;
- III. C1 distribuzione di carburanti.
4. All'interno del perimetro dei nuclei storici sono ammessi gli interventi di cui alla classe attribuita alle singole unità edilizie. Per i manufatti precari, così come definititi dalla L.R. 65/2014 sono ammesse solo opere di manutenzione straordinaria, ove tali manufatti non siano stati oggetto di specifica schedatura del patrimonio edilizio esistente. È sempre escluso il cambio di destinazione d'uso.
5. Gli interventi di gestione e trasformazione dei nuclei storici devono assicurare la tutela paesaggistica attraverso un insieme sistematico di criteri. Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
- a) non alterino il principio insediativo e tipologico, con particolare riguardo alla morfologia degli spazi aperti comuni, quali strade e slarghi evitandone il più possibile l'utilizzo indifferenziato per l'accessibilità carrabile e riservando lo spazio all'uso pedonale;
- b) non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria e di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale con particolare riferimento alle sistemazioni agrarie storiche, all'agromosaico a maglia fitta e alle formazioni lineari arboree e arbustive;
- c) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo e non occludano i varchi e le visuali panoramiche sia dai tracciati accessibili al pubblico che dai Nuclei storici;
- d) non concorrano alla formazione di fronti urbani continui, se non coerenti alle morfologie insediative presenti.
6. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola, anche amatoriale, e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, garantendo il ripristino dei luoghi al cessare dell'uso.
7. Nei nuclei storici dovranno essere tutelate le botteghe tradizionali, i luoghi tipici del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande, nonché i servizi esistenti.