Art. 54. Attività agricole e attività connesse
1. Il presente P.O., ai sensi dell'Art. 64, comma 5 della L.R. 65/14 e ss.mm.ii, disciplina le attività insediate nel territorio rurale.
2. Sono attività agricole quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame nonché gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata.
3. Sono considerate attività connesse a quella agricola:
- a) le attività agrituristiche;
- b) le attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
- c) le attività faunistico - venatorie;
- d) allevamento cani - cinotecnica.
- e) allevamento equidi.
4. Sono comunque considerate attività agricole tutte quelle definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.