Art. 54. Attività agricole e attività connesse

1. Il presente P.O., ai sensi dell'Art. 64, comma 5 della L.R. 65/14 e ss.mm.ii, disciplina le attività insediate nel territorio rurale.

2. Sono attività agricole quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame nonché gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata.

3. Sono considerate attività connesse a quella agricola:

  • a) le attività agrituristiche;
  • b) le attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
  • c) le attività faunistico - venatorie;
  • d) allevamento cani - cinotecnica.
  • e) allevamento equidi.

4. Sono comunque considerate attività agricole tutte quelle definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.