Art. 50. Aree a verde di connessione ecologica pubbliche e private
1. Il verde di connessione ecologica è costituito dal verde pubblico e privato, interno al territorio urbanizzato, che ha la funzione di mantenere o stabilire collegamenti fra le aree verdi presenti o previste negli insediamenti urbani, concorrendo all'equilibrio ecologico del sistema urbano e sono individuate con apposita coloritura negli elaborati DIS02.1, DIS02.2, DIS02.3, DIS02.4, DIS02.5, DIS02.6, DIS02.7, DIS02.8, DIS02.9, DIS02.10, DIS02.11, DIS02.12, DIS02.13 e DIS02.14 in scala 1: 2.000.
2. La coloritura di cui al comma 1 è attribuita ai corsi d'acqua e agli spazi verdi adiacenti ai corsi d'acqua; le fasce a verde e le alberature a corredo dei percorsi pedonali e le piste ciclabili di cui all'art.37 che, penetrando nell'area urbanizzata, costituiscono completamento della rete ecologica territoriale in ambito urbano; il verde, le alberature adiacenti alle strade e le aiuole spartitraffico, in particolare a quelle realizzate con criteri di architettura paesaggistica; le dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati, etc.) mantenutesi all'interno delle colture agricole tradizionali che permangono in area urbana.
3. Al fine di incrementare la qualità del tessuto insediativo esistente, in tali aree si consente, con interventi di iniziativa pubblica o privata:
- a) la piantumazione di essenze arboree autoctone;
- b) l'installazione di arredi urbani fissi a servizio dei mezzi di trasporto pubblici quali panchine, tettoie e pensiline nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di cui al Codice della Strada e delle indicazioni contenute nel Regolamento Comunale del Verde.
4. Negli ambiti disciplinati dal presente articolo è altresì consentito:
- a) l'allestimento di piccole aree di sosta e recinzioni, nel rispetto dei parametri di permeabilità previsti dal D.P.G.R. 24 luglio 2018 n. 39/R;
- b) la creazione di orti urbani secondo quanto disciplinato all'art. 32 delle presenti norme.
5. In tali aree, con interventi di iniziativa pubblica, è ammessa la modifica della viabilità esistente carrabile e/o ciclopedonale, la realizzazione di rotatorie e svincoli, la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, la costruzione di parcheggi pubblici e gli accessi ad aree non altrimenti accessibili.
6. In tali zone non sono ammessi interventi edilizi di nuovo impianto, né risultano consentiti il trasferimento di SE o di volume relativo ad interventi di addizione volumetrica una tantum.
7. Le aree a verde di connessione ecologica pubbliche e private non concorrono alla determinazione dello standard urbanistico relativo al verde pubblico.