Art. 49. Aree a verde urbano private

1. Le aree a verde urbano private sono identificate con apposita coloritura negli elaborati DIS02.1, DIS02.2, DIS02.3, DIS02.4, DIS02.5, DIS02.6, DIS02.7, DIS02.8, DIS02.9, DIS02.10, DIS02.11, DIS02.12, DIS02.13 e DIS02.14 in scala 1: 2.000.

2. Le aree a verde urbano privato di pertinenza degli edifici sono ad essi contigue e caratterizzate da sistemazioni a orto, giardino o dalla conservazione delle colture agricole tradizionali.

3. Le aree a verde urbano private assolvono contemporaneamente alla funzione di:

  1. a) cuscinetto protettivo rispetto alle saldature con gli insediamenti storici / storicizzati;
  2. b) riqualificazione del margine urbano, incrementando anche la stabilità e la permeabilità dei terreni;
  3. c) garantire un rapporto equilibrato e un passaggio graduale tra sistema edificato e sistema delle aree libere.

4. Nelle aree a verde urbano private valgono le seguenti prescrizioni:

  1. a) devono essere conservate le forme colturali esistenti e le alberature con tronco di diametro superiore a 20 cm;
  2. b) deve essere comprovato un approvvigionamento idrico, tale da escludere la necessità di ricorrere alle risorse dell'acquedotto pubblico.

5. Nelle aree a verde urbano private si ammettono:

  1. a) la realizzazione di piccoli manufatti edilizi in legno o muratura per il ricovero degli attrezzi per l'attività di orticoltura e giardinaggio, nella dimensione massima di mq 5,00 per un'altezza massima all'estradosso della copertura non superiore a ml 2,60;
  2. b) la sostituzione di manufatti precari, condonati ai sensi di legge, con annessi ad uso di deposito attrezzi di cui al comma precedente;
  3. c) recinzioni mediante reti a maglia sciolta e sostegni metallici o lignei, nonché staccionate in legno, fino ad un'altezza di ml 1,20, opportunamente mascherate con essenze vegetali, siepi e/o alberature autoctone;
  4. d) la realizzazione di piccole serre con altezza fuori terra non superiore a ml 1,50 e superficie non superiore a 15 mq;
  5. e) la reintegrazione delle alberature, in caso di morte o deperimento, con il ricorso a piante autoctone: tali attività sono subordinate alle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale del Verde;
  6. f) la realizzazione di percorsi pedonali interni con l'utilizzo esclusivo di pavimentazioni permeabili ai sensi del D.P.G.R. 24 luglio 2018 n. 39/R, in pietra naturale, laterizio o masselli in calcestruzzo prefabbricato autobloccanti;
  7. g) la realizzazione di opere di smaltimento delle acque superficiali;
  8. h) la realizzazione di arredi da giardino, senza uso di opere di fondazione, con superficie massima coperta di mq 16,00 purché compatibili con l'ambiente circostante e senza che le attrezzature comportino la realizzazione di volumetrie fuori terra;
  9. i) modeste volumetrie interrate solo per impianti tecnologici strettamente indispensabili, quali cisterne interrate per il recupero delle acque piovane, per il mantenimento del verde privato e per usi residenziali di acqua non potabile, a condizione che non venga modificata l'altimetria originaria del terreno e che la copertura preveda il riporto di terreno vegetale e piantumazioni analoghe a quelle circostanti.
  10. j) la realizzazione di piccole attrezzature scoperte per attività sportive o ricreative (piscine e campi da tennis o similari) a solo uso privato, nei limiti di cui all'art. 87 delle presenti norme e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti;
  11. k) la creazione di orti urbani secondo quanto disciplinato all'art. 32 delle presenti norme.

6. Nelle aree a verde urbano private non sono ammessi:

  1. a) interventi edilizi di nuova edificazione, ad eccezione dei depositi per gli attrezzi elencati al precedente comma 5;
  2. b) sistemazioni delle aree che non garantiscano il mantenimento di area permeabile del lotto non inferiore al 70%;
  3. c) la realizzazione di depositi e serre nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità.