Art. 40. Disposizioni generali

1. Il P.O. assume come territorio urbanizzato, ai sensi dell'art.4 della L.R. n. 65/2014, i seguenti insediamenti: Collesalvetti, Stagno, Guasticce, Vicarello, Nugola, Torretta Vecchia, Castell'Anselmo, Pietreto, Parrana San Martino, Parrana San Giusto, Crocino, Le Case di Colognole.

2. La gestione del patrimonio edilizio esistente è regolata dalle disposizioni del presente capo sulla base dei morfotipi urbani descritti di seguito.

3. Il P.O., in coerenza con il P.S., riconosce nelle tavole DIS02.1, DIS02.2, DIS02.3, DIS02.4, DIS02.5, DIS02.6, DIS02.7, DIS02.8, DIS02.9, DIS02.10, DIS02.11, DIS02.12, DIS02.13 e DIS02.14 in scala 1: 2.000 i seguenti morfotipi insediativi:

  1. a) TS.1 - Morfotipo urbano storico compatto;
  2. b) TS.2 - Morfotipo storicizzato;
  3. c) TR.3 - Morfotipo ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali;
  4. d) TR.4 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee di edilizia pianificata;
  5. e) TR.7 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee sfrangiato di margine;
  6. f) TPS.1 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee a proliferazione produttiva;
  7. g) TPS.2 - Morfotipo a piattaforme produttive - commerciali - direzionali;
  8. h) TPS.3 - Insule specializzate.

4. I morfotipi di cui al precedente comma sono disciplinati in ordine a:

  1. a) Descrizione;
  2. b) Obiettivi;
  3. c) Limiti di ammissibilità delle funzioni.

5. La disciplina di ciascun morfotipo è a sua volta articolata in:

  1. a) interventi consentiti per il patrimonio edilizio esistente soggetto a schedatura, individuato con apposito segno grafico nelle tavole DIS02.1, DIS02.2, DIS02.3, DIS02.4, DIS02.5, DIS02.6, DIS02.7, DIS02.8, DIS02.9, DIS02.10, DIS02.11, DIS02.12, DIS02.13 e DIS02.14 in scala 1: 2.000;
  2. b) interventi consentiti per l'edificato di recente formazione;
  3. c) interventi consentiti sui manufatti pertinenziali;
  4. d) prescrizioni comuni agli interventi;
  5. e) ulteriori prescrizioni particolari.

6. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale e/o il frazionamento di preesistente unità abitativa di immobili già residenziali, sono ammissibili qualora assicurino per ciascuna unità immobiliare una superficie minima di mq 60 di SE, come definita dall'art. 10 DPGR 39/R/2018, e che presenti i requisiti igienico sanitari prescritti per le unità abitative con le dotazioni minime di legge e le prescrizioni del regolamento edilizio.