Art. 38. Area ferroviaria esistente e di progetto

1. La rete ferroviaria esistente e di progetto e la rispettiva area di pertinenza è individuata negli elaborati cartografici DIS01.A,DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 e DIS02.1, DIS02.2, DIS02.3, DIS02.4, DIS02.5, DIS02.6, DIS02.7, DIS02.8, DIS02.9, DIS02.10, DIS02.11, DIS02.12, DIS02.13 e DIS02.14 in scala 1: 2.000 ed è classificata sulla base delle indicazioni del Piano regionale per la mobilità e per la logistica, approvato con DCR n. 63/2004 efficace fino all'approvazione del Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla LR 55/2011, del quadro aggiornato delle previsioni e dell'articolo 9 della Disciplina di piano del PIT.

2. Le opere occorrenti per la manutenzione e/o la modificazione di tali zone sono attuate con intervento diretto di iniziativa degli enti gestori dei servizi.

3. Lungo le linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Eventuali deroghe al presente divieto, possono essere concesse esclusivamente dalla Rete Ferroviaria Italiana (RFI), quale ente competente per la verifica di salvaguardia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario ai sensi del D.P.R. 735/1980.

4. È stato individuato, in coerenza con il Piano Strutturale, il Corridoio Infrastrutturale di progetto compreso tra il centro intermodale Interporto Amerigo Vespucci, il Nuovo Parco Industriale ed il Parco Servizi di Guasticce: modifiche di modesta entità al tracciato ferroviario di previsione e comunque entro il perimetro del Corridoio infrastrutturale, a seguito di progetto esecutivo, non costituiranno variante al presente Piano Operativo e potranno in tal senso essere realizzate mediante attivazione delle procedure espropriative finalizzate all'acquisizione delle aree da parte degli Enti istituzionalmente competenti.

5. Nelle more della realizzazione del tracciato ferroviario su tali aree vige la disciplina delle zone ad esse limitrofe e le porzioni di aree residue dopo la realizzazione dell'opera avranno la destinazione d'uso delle zone ad esse limitrofe.