Art. 37. Percorsi pedonali e piste ciclabili esistenti e di progetto
1. La rete dei percorsi ciclo-pedonali individuata negli elaborati cartografici DIS01.A,DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 e DIS02.1, DIS02.2, DIS02.3, DIS02.4, DIS02.5, DIS02.6, DIS02.7, DIS02.8, DIS02.9, DIS02.10, DIS02.11, DIS02.12, DIS02.13 e DIS02.14 in scala 1: 2.000 ha, nel suo insieme, valenza di piano comunale della mobilità ciclistica, ai sensi dell'Art.4 della LR 13/2022, denominato "biciplan" quale piano di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ed ha il fine di promuovere e intensificare l'uso della bicicletta, nonché di migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni, e deve essere coordinato a livello sovracomunale con i comuni confinanti, coerentemente con lo specifico piano provinciale del PTCP di Livorno.
2. Sono tracciati viabili dotati di segnaletica regolare e riservati al movimento ciclabile e pedonale, e possono essere costituiti da:
- a) strade o parti di strade riservate al transito dei ciclisti in sede propria, separate dalla carreggiata con idonee ed efficienti protezioni, ovvero aventi tracciato autonomo;
- b) strade e spazi in promiscuo, opportunamente contrassegnati e delimitati, dove la circolazione e la sosta degli autoveicoli abbia carattere subordinato alla presenza di pedoni e ciclisti;
- c) viali e sentieri aperti a ciclisti, con esclusione o subordinazione degli autoveicoli, che si trovino nei parchi urbani e/o territoriali e nelle aree rurali;
- d) attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione o il noleggio delle biciclette, lo scambio intermodale con il pubblico/privato trasporto, il riparo ed il ristoro degli utenti.
3. I tracciati di progetto individuati dal P.O. hanno carattere ricognitivo meramente indicativo e, quando ricadenti in proprietà privata, non sono in alcun modo soggetti ad alcun vincolo espropriativo: il percorso effettivo sarà invece definito in sede di progettazione esecutiva da parte dell'a.c. e/o degli Enti istituzionalmente competenti. È tuttavia consentita la loro esecuzione da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell'amministrazione comunale e stipula di una convenzione e garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere.
4. Per la realizzazione delle nuove piste ciclabili è prioritario il riuso di sedimi stradali o tracciati esistenti, attraversamenti marginali di campi, di proprietà, su segni del terreno già individuabili. Nuovi tracciati possono essere realizzati solo in carenza di sentieri esistenti con un progetto apposito nel rispetto della vegetazione esistente e della morfologia dei luoghi.
5. In molte aree di trasformazione e di riqualificazione urbana di cui all'elaborato DIS03 - Disciplina delle aree di trasformazione è prevista una dotazione di percorsi ciclopedonali atta a collegare le nuove aree progettate con i parcheggi e le aree a verde nonché, ove possibile, con la rete ciclopedonale esistente di più ampia scala. L'esecuzione di tali viabilità e la successiva cessione alla Pubblica Amministrazione a seguito del collaudo delle opere di urbanizzazione, sono disciplinate dalle singole Schede e dalla successiva convenzione.
6. Nella realizzazione dei nuovi percorsi pedonali dovranno essere preferite pavimentazioni realizzate in terra stabilizzata, mentre le canalette laterali dovranno essere realizzate in pietra, acciottolato, laterizi pieni o erbosi; l'eventuale uso di altri materiali è ammesso nel contesto prevalentemente urbano, all'interno dei centri abitati.
7. La realizzazione di tali opere è subordinata al rispetto della normativa in materia, con particolare riferimento alla individuazione ed esecuzione delle misure di protezione dei percorsi promiscui e delle aree di attraversamento ciclabile.
8. La progettazione, pur utilizzando linguaggi e materiali contemporanei e proponendo soluzioni con diverse pavimentazioni, sistemazioni a verde, arredi, deve tendere a stabilire continuità con l'esistente contribuendo alla qualificazione dei luoghi ed alla accessibilità, sicurezza e comodità dei percorsi.