Art. 32. Vo - Orti urbani
1. Nelle aree individuate come orti urbani di cui all'art.22 c.3, il Comune su suolo di propria proprietà o previa convenzione con i privati proprietari o atto espropriativo per il quale sarà seguita la procedura di legge, oltre ad apposita regolamentazione a cura del Comune, si rispetterà quanto di seguito stabilito:
- a) i lotti interni agli orti urbani non potranno avere superficie maggiore di 80 mq;
- b) per ogni area destinata a orto sociale è ammesso un unico manufatto da realizzare con struttura leggera in legname, avente dimensioni fino a un massimo di 10 mq di SE;
- c) è ammessa un'unica recinzione per l'intera area, da realizzarsi con rete a maglia sciolta ricoperta da siepe con un'altezza massima di ml 1.50;
- d) ove possibile, sono da prevedere un pozzo e una fonte di approvvigionamento elettrico sull'intera area interessata dagli orti, per un utilizzo collettivo da parte di ciascun assegnatario;
- e) gli assegnatari dovranno impegnarsi a rispettare gli obblighi contenuti nell'apposito regolamento comunale, e comunque a:
- - mantenere l'orto assegnato in modo decoroso e secondo i parametri definiti dalle presenti norme e dal Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani;
- - non costruire altro genere di manufatti che non sia ammesso dalle presenti norme;
- - non recintare il lotto assegnato, ma semmai delimitarlo con essenze arbustive (siepi) di altezza massima pari a ml 1;
- - tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni quali viottoli e fossette di scolo;
- - non danneggiare altri orti;
- - non svolgere un'attività di lucro tramite l'orto assegnato;
- - non tenere stabilmente animali negli orti né creare allevamento di alcun tipo;
- - non installare coperture di plastica ad uso serra di altezza superiore a ml 1, né creare alcuna struttura fissa.
- - non cedere il diritto a terze persone senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.