Art. 31. Vsc - Area sgambamento cani

1. Le aree sgambamento cani di cui all'art.22 c.3 sono individuate con apposito segno grafico (Vsc) all'interno di aree verdi pubbliche. In tali aree non vige, salvo casi specifici, l'obbligo di guinzaglio/museruola e l'accesso/utilizzo è subordinato al rispetto di specifiche norme comportamentali.

2. La gestione di queste aree può essere concessa, previa stipula di apposita convenzione ad enti e/o associazioni regolarmente costituiti ed aventi nelle proprie finalità la tutela degli animali, che ne facciano richiesta all' Ente.

3. Dette aree sono opportunamente segnalate, recintate e dotate di un solo ingresso, così da consentire agli accompagnatori un idoneo controllo della mobilità dei cani in esse introdotti.

4. Presso le aree di sgambamento deve essere affisso un avviso, chiaro e ben visibile, recante le condizioni generali di responsabilità che si intendono notificate a chiunque acceda all'area.

5. Sono vietati utilizzi dell'area diversi dallo sgambamento cani, eccetto la realizzazione di iniziative ludico - educative a favore dei cani stessi.