Art. 30. Vz - Piazze
1. Le aree destinate a piazze di cui all'art.22 c.3 sono aree pubbliche, di uso pubblico, o a destinazione pubblica da considerare come luoghi centrali urbani.
2. Queste aree dovranno essere dotate di impianto di illuminazione, di irrigazione ed arredi per la sosta dei cittadini.
3. È da preservare l'utilizzazione di tali spazi per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose, etc.
4. Sono da assoggettare a tutela le pavimentazioni, le sistemazioni in genere, le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica.
5. Le piazze oggetto di riqualificazione ovvero di nuovo impianto devono contribuire a soddisfare esigenze di permeabilità dei suoli, di mitigazione degli effetti delle isole di calore e di continuità ecologica con strade alberate, giardini e spazi limitrofi, attraverso la previsione di alberature di specie tipiche locali secondo le modalità indicate nell'apposito "Regolamento Comunale per la tutela del verde pubblico e privato del territorio". Le aree pavimentate interne alle piazze maggiori di 500 mq, possono essere corredate da vasche, fontane, muri d'acqua o sistemi di nebulizzazione, previa verifica della possibilità di adduzione o captazione.
6. I sistemi di seduta, in adeguato numero, devono prevedersi sia in aree assolate che ombreggiate al fine di consentirne l'uso nelle diverse stagioni, e ad altezze diversificate per consentire la fruizione a tutte le fasce di utenza.