Art. 29. VS -Aree a verde sportivo

1. Le aree destinate a verde sportivo di cui all'art.22 c.3 possono essere costituite da: impianti di varia natura coperti e scoperti, aree con manto vegetativo, praticabili e non, elementi vegetali, aree per il gioco, aree per la sosta, percorsi pedonali e piste ciclabili.

2. È possibile coprire i campi sportivi esistenti con installazioni stagionali, aventi funzioni di supporto all'attività esistente e collegati a volumi già presenti nell'area sportiva. Il collegamento e la struttura leggera dovranno garantire l'integrazione paesaggistica nel rispetto della morfologia dei luoghi e dei segni tradizionali della tessitura agraria o naturale del paesaggio (corsi d'acqua, viabilità poderale o vicinale, terrazzamenti, vegetazione, aree boscate etc.), senza interferire con visuali panoramiche e con elementi del sistema insediativo storico.

3. Ove non già presenti manufatti o spazi utilizzabili, all'interno delle aree destinate ad impianti sportivi è ammessa la realizzazione di chioschi per attività complementari di servizio di dimensione non superiore a 20 mq di superficie coperta su unico piano oltre ulteriori 20 mq ad uso "dehors". Si considerano attività complementari di servizio anche i chioschi di commercio alimentare su area pubblica, locali/manufatti per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali di vicinato, attività private di servizio. La scelta localizzativa e le caratteristiche di locali/chioschi deve essere adeguata al contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. È altresì ammessa, all'esterno dei campi da gioco, la realizzazione di strutture edilizie di servizio quali spogliatoi, servizi, depositi, tettoie, anche con coperture fotovoltaiche, locali accessori, di dimensione non superiore a 80 mq.

4. Per ogni impianto sportivo è ammesso un solo chiosco.