Art. 27. Area camper punto sosta
1. L'area a parcheggio pubblico esistente individuata con apposito segno grafico (Pc*) nell' elaborato cartografico DIS02.8 Collesalvetti nord in scala 1: 2.000, può essere trasformata in area camper punto sosta.
2. A tal fine l'area potrà essere dotata di impianto di adduzione e smaltimento igienico sanitario, colonnine di ricarica elettrica a pagamento anche ad uso automatizzato, punto di scarico acque chiare e carico acqua potabile.
3. Trattandosi di aree di sosta veicolare dovranno avere le caratteristiche dei parcheggi di cui all'art.26 e gli stalli dovranno essere in un numero massimo di 30 unità.
4. Il Comune gestirà direttamente l'area ovvero previa convenzione con soggetto privato.