Art. 26. P - Aree a parcheggio pubblico

1. Si considerano aree per parcheggio pubblico esistenti e di progetto di cui all'art.22 c.3, le aree specificamente dedicate alla sosta dei veicoli, coperte o scoperte e realizzate anche lungo strada.

2. Possono prevedersi stalli esclusivamente destinati alle auto, alle moto, ai pullman, ai camper o misti e spazi dedicati alla sosta delle biciclette secondo apposita delibera comunale che può decidere la quantità o la percentuale di stalli preposti all'interno di un'area destinata a parcheggio pubblico, senza che ciò costituisca variante al presente PO.

3. Lo stallo per parcheggi a pettine e a lisca non può avere dimensioni inferiori a 5,00 x 2,50 mt; per i parcheggi in linea le dimensioni non possono essere inferiori a 5,00x2,20 mt.

4. Gli accessi e percorsi veicolari interni devono essere distinti dagli accessi e percorsi pedonali e ciclabili.

5. Le aree di cui al presente articolo possono inoltre prevedere colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno.

6. È consentita, previa verifica di compatibilità al Codice della Strada, la realizzazione di attrezzature accessorie per il commercio su area pubblica per merceologie quali fiori ed edicole di giornali, con una superficie coperta non superiore a 20 mq.

7. Per i parcheggi di nuova realizzazione devono essere previste zone d'ombra, dotandoli di alberature di specie tipiche locali secondo le modalità indicate nell'apposito "Regolamento Comunale per la tutela del verde pubblico e privato del territorio" nella misura minima di un albero ogni 80 mq (indicativamente un albero ogni quattro stalli); nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate, in luogo delle alberature, arbusti o siepi ornamentali;

8. Dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di riduzione dell'impermeabilizzazione: le pavimentazioni dovranno essere realizzate con materiali antisdrucciolevoli e rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata privilegiando soluzioni permeabili e dovranno essere utilizzati sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;

9. Dovranno essere realizzati illuminazione ad ampio spettro, sistemi per la raccolta dei rifiuti, percorsi pedonali protetti, delimitazione dei posti macchina con apposita segnalazione orizzontale, eliminazione delle barriere architettoniche, posti riservati ai portatori di handicap nella misura prevista dalle normative vigenti ed in ogni caso nel numero non inferiore ad uno per ogni parcheggio;

10. Nei parcheggi esistenti e di nuova realizzazione è consentita la collocazione di isole ecologiche, previa verifica di inserimento nell'impianto spaziale complessivo.

11. Nel caso che insieme ai parcheggi siano previsti marciapiedi questi non potranno avere larghezza inferiore a ml. 1,50.