Art. 25. AC - Attrezzature di interesse collettivo

1. Sono le aree di cui all'art.22 c.3 e sono aree ed immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale, ovvero di privati e soggetti a vincolo preordinato all'esproprio, destinati ad attività di pubblico interesse quali:

  1. a) Servizi scolastici;
  2. b) Attrezzature amministrative;
  3. c) Attrezzature culturali, sociali, assistenziali, sanitarie;
  4. d) Opere di mitigazione del rischio idraulico.

2. Le aree per servizi di interesse comunale sono classificate zone F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

3. In queste aree, oltre alle destinazioni d'uso specificate al comma 1 del presente articolo, sono ricompresi tutti gli spazi funzionalmente connessi a questa: pertinenze scoperte, giardini, parcheggi interni, locali tecnici, etc.

4. Su iniziativa dell'Amministrazione Comunale sarà sempre possibile, sulla base di progetti di opere pubbliche approvati secondo le procedure di legge, procedere a variazioni di destinazione ovvero individuare nuove funzioni di questo tipo in aree ed immobili di proprietà pubblica.

5. Con le medesime modalità sarà possibile effettuare sulle aree ed edifici di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, ovvero nuova costruzione che si rendano necessari in base a motivate esigenze di interesse pubblico, purché sia garantita una facile accessibilità mediante collegamenti alla rete pedonale e ciclabile, e la prossimità alle fermate del trasporto pubblico.

6. Al fine di implementare i servizi offerti è consentito l'inserimento di attività commerciali di somministrazione all'interno delle attrezzature AC2 di cui all'art. 22 fino al limite del 25% della "Se" esistente e per una superfice, comunque, non superiore a 250 mq.

7. Gli interventi di ampliamento o di nuova edificazione di edifici di interesse collettivo non potranno superare il 50% di superfice coperta rispetto all'area individuata dal Piano e comunque non superiore a 250 mq, della quale dovrà essere comunque assicurata una percentuale minima permeabile del 30%.

8. Sono sempre ammessi interventi di adeguamento dei servizi esistenti, comprese addizioni volumetriche per attività complementari, anche fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti.

9. Le aree per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) rivolte ad anziani non autosufficienti e ad altri soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, comprendono, oltre agli spazi tutelari ed alberghieri, gli spazi per attività mediche, infermieristiche e riabilitative a queste complementari.

10. All'interno delle aree AC8 (servizi cimiteriali) e delle relative fasce di rispetto sono consentiti esclusivamente interventi di adeguamento e/o di ampliamento degli insediamenti cimiteriali. L'intervento su dette aree è subordinato all'autorizzazione dell'Amm./ne Comunale.

11. Attorno alle aree cimiteriali sono da considerarsi le relative fasce di rispetto nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni legislative. All'interno della fascia di rispetto sono ammessi, gli interventi previsti dall'art. 338 del R.D.1265/1934 (Testo unico Leggi sanitarie).

12. È possibile realizzare su tutto il territorio comunale ma all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, dei cimiteri degli animali d'affezione secondo quanto disciplinato dalla legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 anche da parte di privati interessati che dovranno richiedere al comune, tramite lo sportello unico, il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 134 della l. r. 65/2014.

13. Per quanto non specificamente disposto dal presente articolo si rinvia alle vigenti leggi sanitarie ed alle specifiche disposizioni in materia di polizia mortuaria.