Art. 23. Dotazioni minime per gli standard urbanistici e monetizzazioni
1. Nelle schede di cui all'elaborato DIS03 - Disciplina delle aree di trasformazione sono quantificate le dotazioni minime di standard comunque dovute, la cui definizione qualitativa è affidata al Piano Attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato, nel rispetto delle presenti norme.
2. Ai fini del dimensionamento residenziale del P.O. le quantità minime, in modo da assicurare per ogni abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima per standard (spazi riservati alle attività collettive, a verde e a parcheggi pubblici) sono state calcolate in modo conforme al P.S. in 24 mq/ab. salva diversa previsione delle "schede normative e di indirizzo progettuale" di cui all'elaborato DIS03 - Disciplina delle aree di trasformazione, come di seguito ripartite:
- a) mq 4,50/ab. aree per l'istruzione di base (asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo);
- b) mq 2,50/ab. aree per attrezzature di interesse comune;
- c) mq 12,00/ab. aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport;
- d) mq 5,00/ab. aree per parcheggi.
A tal fine il rapporto SE residenziale/abitante è pari a 34 mq/ab.
3. Ove non indicate dalle presenti norme, la dotazione di aree da destinare a standard, richieste per gli interventi, a destinazione residenziale, di nuova edificazione, demolizione con ricostruzione o che comportino un aumento del carico urbanistico non dovranno essere inferiori alle quantità definite al comma 2.
4. Ai sensi del DM 1444/68, per i nuovi insediamenti a destinazione commerciale, direzionale, la superficie da destinare ad attività collettive, verde e parcheggi pubblici (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore a:
- a) 80 mq/100 mq di SE di cui almeno la metà destinata a parcheggi;
- b) nelle Zone Omogenee "A" e "B" tali dotazioni di standard possono essere ridotte del 50%.
5. Ai nuovi insediamenti a destinazione turistico-ricettiva si applicano le dotazioni minime di cui al precedente comma 4.
6. Nei nuovi insediamenti di carattere industriale e artigianale la superficie da destinare ad attività collettive, verde e parcheggi pubblici (escluse le sedi viarie) non dovrà essere inferiore a 15 mq/100 mq SE (compresi commerciale all'ingrosso e depositi commerciali).
7. Gli standard urbanistici dovuti possono essere monetizzati nella quota massima ammissibile indicata nella tabella di cui al presente comma, nei seguenti casi:
- a) interventi di ristrutturazione urbanistica, di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di addizione volumetrica;
- b) altri interventi comportanti incremento del carico urbanistico qualora l'acquisizione di aree a standard non risulti possibile, per mezzo di idonea dimostrazione, o qualora non sia ritenuta dall'Amministrazione rispondente agli interessi dell'Ente per estensione, conformazione o localizzazione, con specifico atto motivato proposto dal competente servizio Patrimonio, su proposizione del soggetto richiedente.
| Morfotipi territorio urbanizzato | Monetizzazione |
|---|---|
| TS.1 | 100% |
| TS.2 | 100% |
| TR.3 | 50% |
| TR.4 | 50% |
| TR.7 | Non ammessa |
| TPS.1 | 30% |
| TPS.2 | Non ammessa |
| TPS.3 | Non ammessa |
| Territorio rurale | 100% |
8. Ai fini del calcolo economico inerente la monetizzazione, il soggetto proponente dovrà concordare con l'Ufficio Edilizia Privata, nelle more dell'approvazione di uno specifico atto comunale e dovrà essere richiesta dall'interessato unitamente al titolo abilitativo.