Art. 21. Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso derivanti dai seguenti interventi:

  1. a) nuova edificazione;
  2. b) ristrutturazione urbanistica;
  3. c) ristrutturazione edilizia quando comportante incremento del carico urbanistico;
  4. d) qualunque intervento che comporti aumento del carico urbanistico.

2. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altresì prescritto in caso di:

  1. a) mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale;
  2. b) ampliamento della superficie di vendita (Sv) di esercizi commerciali esistenti.

3. Ai fini del reperimento delle dotazioni di parcheggio di cui al presente articolo sono assimilati agli esercizi commerciali al dettaglio:

  1. a) i pubblici esercizi;
  2. b) le attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona.

4. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione - da intendersi aggiuntive rispetto a quelle relative alla sosta stanziale di cui all'art. 20 - sono definite, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia, in funzione:

  1. a) delle varie tipologie di esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture di vendita);
  2. b) della superficie di vendita (Sv).

5. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio comprensiva degli spazi di manovra.