Art. 20. Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  1. a) nuova edificazione;
  2. b) ristrutturazione urbanistica;
  3. c) ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  4. d) ampliamenti volumetrici di edifici esistenti comportanti incremento di superficie edificabile (SE), ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3;
  5. e) ristrutturazione edilizia quando comportante incremento del carico urbanistico;
  6. f) ogni altro intervento che preveda l'incremento del carico urbanistico.

2. Per quanto riportato al comma 1, lett d) si precisa che è consentita la monetizzazione delle quote di parcheggio di cui al presente articolo per le ipotesi di dimostrata impossibilità di reperimento delle aree in relazione alla concreta situazione dei luoghi.

3. All'interno dei morfotipi produttivi TPS.1 e TPS.2 di cui al Titolo 1 Parte 4, nel rispetto di quanto ivi specificato negli articoli riferiti alle diverse tipologie di tessuti, il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è altresì prescritto anche in relazione ad interventi quali:

  1. a) demolizione e ricostruzione (parziale o totale) delle consistenze edilizie esistenti;
  2. b) incremento del numero di unità immobiliari;
  3. c) ristrutturazione edilizia con realizzazione superficie edificabile (SE) aggiuntiva;
  4. d) modifica della destinazione d'uso.

4. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale sono differenziate in funzione delle diverse destinazioni d'uso nel modo seguente:

  1. a) residenza: la dotazione dei parcheggi deve rispettare la normativa nazionale (Legge n.122/1989) garantendo comunque almeno 2 posti auto effettivi e indipendentemente accessibili per ogni unità immobiliare di nuova edificazione ed 1 posto auto effettivo per ogni unità immobiliare conseguente a frazionamento. In caso di mutamento della destinazione d'uso, per il reperimento dei parcheggi dovranno essere rispettate le indicazioni del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. o normativa sovraordinata. L'area di parcheggio può essere ricavata preferibilmente nel piano interrato; quando particolari condizioni impediscono tale realizzazione, è consentito reperire l'area di parcheggio nel resede del fabbricato. Nei morfotipi TS1 e TS2 e nei nuclei storici di cui ai successivi artt. 41, 42 e 55, qualora sia dimostrata l'impossibilità di localizzare la quantità minima di posti auto richiesta a compensazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale eventualmente non reperite, tali quantità potranno essere monetizzate secondo modalità e disposizioni concordate con gli uffici tecnici, nelle more dell'approvazione di uno specifico atto comunale.
  2. b) produttivo (industriale - artigianale), comprensivo dell'attività commerciale all'ingrosso e relativi depositi: la dotazione dei parcheggi deve rispettare la normativa nazionale (Legge n.122/1989 e le relative normative di settore);
  3. c) commerciale e artigianale di vicinato: la dotazione dei parcheggi deve rispettare la normativa nazionale (Legge n.122/1989 e le relative normative di settore); Per le destinazioni di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art. 21;
  4. d) commerciale relativo a medie di strutture di vendita e commerciale grande distribuzione: la dotazione dei parcheggi deve rispettare la normativa nazionale (Legge n.122/1989 e le relative normative di settore); Per la destinazione di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art. 21;
  5. e) attività direzionali e terziario: la dotazione dei parcheggi deve rispettare la normativa nazionale (Legge n.122/1989 e le relative normative di settore);
  6. f) attività turistico-ricettive: la dotazione dei parcheggi deve rispettare la normativa nazionale (Legge n.122/1989 e le relative normative di settore), garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera. Ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico-ricettiva, esso viene equiparato ai pubblici esercizi e al commerciale ai fini delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione;

5. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale non può essere inferiore ad un posto auto effettivo ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

6. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale su aree pubbliche o ad uso pubblico.

7. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

8. In tutti i parcheggi di pertinenza di strutture commerciali, devono essere previsti appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette. Tali spazi sono dimensionati sulla base dei seguenti parametri:

  1. a) esercizi di vicinato: almeno 1 posto bicicletta ogni posto auto per sosta stanziale;
  2. b) medie strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto per sosta stanziale;

9. Per le altre destinazioni d'uso gli spazi per la sosta delle biciclette sono dimensionati nella misura di 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto per sosta stanziale.

10. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq di superficie netta dei posti auto, al netto degli spazi di accesso e manovra. Tale disposizione non è comunque prescrittiva:

  1. a) per le aree a parcheggio di pertinenza di edifici residenziali;
  2. b) per le aree a parcheggio da realizzarsi nelle aree di trasformazione di cui all'elaborato DIS03 la dotazione di alberature di alto fusto è definita in sede di elaborazione del Piano attuativo o del Progetto Unitario Convenzionato.

11. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate le specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale seguendo il "Regolamento comunale per la tutela del verde pubblico e privato del territorio" e secondo l'indice di piantumazione, da applicare all'interno della stessa area, secondo la seguente proporzione: Ip (indice di piantumazione) = 1 albero e 2 arbusti / 100 mq di superficie fondiaria. Nel caso di parcheggi soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

12. Nel caso di cambio di destinazione d'uso e frazionamento con la creazione di nuova unità immobiliare con destinazione d'uso di esercizio commerciale, artigianale di vicinato e residenziale gli spazi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree private diverse purché si trovino ad una distanza idonea ad assicurare un rapido collegamento con l'esercizio commerciale stesso. Si intende idoneo un percorso pedonale non più lungo di ml 350 per la destinazione commerciale e artigianale e 100 m per la destinazione residenziale e che unisca senza soluzione di continuità il punto di parcheggio e la nuova unità immobiliare, prevedendo un atto di pertinenzialità che leghi l'area a parcheggio con l'unità immobiliare interessata dall'intervento.