Art. 18. Disposizioni generali

1. Gli usi insediati o insediabili sul territorio sono quelli elencati al successivo articolo in forma indicativa e non esaustiva ma esemplificativo intendendo assimilabili a tali usi le attività complementari e accessorie strettamente connesse. La definizione delle funzioni di cui al presente articolo ha quindi rilevanza rispetto al computo dei prelievi del P.O. rispetto ai dimensionamenti del Piano Strutturale e alla ammissibilità nei confronti dei diversi morfotipi o ambiti territoriali. Non rileva nei confronti dei procedimenti per il conseguimento del titolo abilitativo.

2. Si definisce destinazione d'uso in atto quella risultante dalla documentazione in possesso della Pubblica Amministrazione alla data anteriore a quella di adozione del presente P.O., ovvero, in mancanza, dalla classificazione catastale quale risulta alla data medesima.

3. La destinazione d'uso di una Unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile della medesima unità. Si considera prevalente la destinazione d'uso che supera il 50% della superficie edificata o edificabile complessiva dell'unità immobiliare.

4. Attività commerciali in grandi strutture di vendita non sono consentite su tutto il territorio comunale di Collesalvetti.

5. Si considera mutamento della destinazione d'uso il passaggio dall'una all'altra categoria funzionale ammessa, così come definite al successivo articolo. È sempre consentito il passaggio dall'una all'altra destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale. Sono fatte salve le norme relative ai requisiti di carattere igienico-sanitario necessario per la specifica attività e le specifiche norme di settore.

6. È comunque escluso il cambio di destinazione d'uso verso la residenza e il turistico - ricettivo, così come definite al successivo articolo, di cisterne e di vani tecnici, nonché il loro utilizzo ai fini "abitativi /turistico -ricettivi", mantenendone pertanto la sola funzione accessoria.