Art. 17. Edifici ricompresi nella classe R - Edifici diruti
1. È attribuita la classe R di Edifici diruti a tutti quei manufatti in tutto o in parte crollati, ovvero le cui parti, anche significative e strutturali, siano andate distrutte nel tempo (per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali), ma di cui sia possibile documentare l'originario inviluppo planivolumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica.
2. È consentita la ricostruzione di edifici diruti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - con interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR3, come definiti all'art. 5 delle presenti norme, purché siano rispettate le modalità di cui ai successivi commi 3, 4, 5 e sussistano i seguenti requisiti concorrenti:
- a) esistenza del perimetro murario, ancorché diruto;
- b) produzione da parte dell'avente titolo di documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario;
- c) l'edificio da ricostruire sia accessibile da una viabilità carrabile esistente e quindi non richieda la realizzazione di nuova viabilità ma solo il ripristino della viabilità esistente, né opere di urbanizzazione che inducano movimenti di terra o sistemazioni che alterino il carattere eventualmente ri-naturalizzato dei luoghi.
3. La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco alla data della proposta di intervento nonché da dati dimensionali direttamente desumibili da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio. Il riscontro in sito di elementi fisici probanti la consistenza planimetrica può essere confermato anche da altra documentazione dalla quale sia inequivocabilmente desumibile la consistenza volumetrica e il profilo altimetrico. Non assumono valore di accertamento della consistenza planivolumetrica le prove testimoniali.
4. L'intervento di ricostruzione deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.
5. Le funzioni ammesse sono quelle del morfotipo in cui il rudere ricade se in territorio urbanizzato o quelle stabilite per il territorio rurale di cui all'art. 79 delle presenti norme.
6. L'intervento non può comportare la traslazione del fabbricato originario.
7. Gli edifici o complessi edilizi sottoposti alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva - RR3 possono modificare la propria classe di valore secondo l'art. 16 c. 5 delle presenti norme.