Art. 16. Edifici e manufatti non rilevati /non classificati o non cartografati
1. Gli edifici e i manufatti ricadenti nel territorio urbanizzato privi di classificazione o gli edifici legittimi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano Operativo non presenti nella base cartografica utilizzata, assumono le prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli morfotipi di appartenenza di cui al Titolo 1 della Parte 4.
2. Per tutti gli altri edifici, appartenenti al territorio rurale, privi di classificazione e legittimi alla data di entrata in vigore del presente Piano Operativo non presenti nella base cartografica utilizzata, valgono le disposizioni dei seguenti commi contenute in questo articolo.
3. Nel caso in cui l'edificio sia notificato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sono ammessi gli interventi di cui alla classe 1 art. 10 delle presenti norme.
4. Nel caso in cui l'edificio risulti realizzato precedentemente al 1954 (con riferimento all'ortofoto GAI liberamente consultabile dai portali regionali) sono ammessi gli interventi consentiti per la classe 2 di cui all'art. 11 delle presenti norme.
5. Nel caso in cui l'edificio risulti realizzato successivamente al 1954 (con riferimento all'ortofoto GAI liberamente consultabile dai portali regionali) sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria e il completamento delle opere autorizzate con titolo edilizio valido, ivi incluse le varianti nel rispetto delle disposizioni vigenti per le zone di riferimento. È possibile fare, a firma di tecnico abilitato, la proposta di classificazione, da approvare con determina dirigenziale senza che ciò costituisca variante allo strumento urbanistico, deve essere sottoposta all'ufficio comunale competente, corredata dalla seguente documentazione:
- a) estratto del vigente Piano Operativo e del foglio di mappa catastale, con l'individuazione dell'edificio;
- b) relazione tecnica illustrativa
- c) accurato rilievo critico (piante, prospetti, sezioni);
- d) documentazione fotografiche dell'immobile comprensive dell'intorno ambientale,
- e) estremi del titolo abilitativo, ovvero, se trattasi di edificio di remota origine, documentazione sull'epoca di costruzione.
6. Restano ferme le disposizioni relative ai requisiti e alle condizioni per il mutamento della destinazione d'uso di cui al Titolo 1 della PARTE 3 delle presenti norme.