Art. 15. Edifici ricompresi nella classe 6 - Manufatti accessori e manufatti di natura precaria

1. È attribuita la classe 6 a tutti quei manufatti, a titolo esemplificativo come box metallici, tettoie in materiali leggeri, baracche in legno, serre, manufatti in materiali eterogenei, ecc.

2. Su tali manufatti non è consentito in nessun caso il mutamento della natura accessoria né il cambio d'uso rispetto a quello per cui siano stati legittimamente autorizzati.

3. Sugli edifici e manufatti legittimi possono essere eseguiti esclusivamente:

  1. a) interventi di natura manutentiva, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche dimensionali;
  2. b) interventi di demolizione e ricostruzione con superficie coperta (SC) e altezza utile (UH) inferiore o uguale alla preesistente, anche in diversa collocazione purché all'interno dell'area di cui risulta funzionale.

4. È consentito l'utilizzo di materiali differenti da quelli originari purché rispettosi del contesto architettonico, urbanistico e paesaggistico.

5. È prescritta la conservazione dei volumi secondari costituenti componenti di interesse storico o testimoniale.

6. Per le aziende agricole esistenti è consentito all'interno della stessa destinazione d'uso agricola il mutamento della natura accessoria dei manufatti legittimi esistenti, anche per utilizzi diversi da quelli originari, purché vengano rispettate le normative di settore nazionali e regionali vigenti. Tale intervento è consentito a condizione che venga mantenuta la stessa destinazione d'uso, con approvazione di un PAPMAA e sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che vincoli a mantenere la destinazione d'uso per 20 anni e la non alienabilità dal resto dell'intero patrimonio aziendale.