Art. 14. Edifici ricompresi nella Classe 5 - Edifici o complessi in contrasto con i caratteri del contesto

1. È attribuita la Classe 5 agli edifici di varia tipologia (edifici multipiano in linea, tipologie a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.) unifamiliari o plurifamiliari, incongrui sotto il profilo architettonico e/o morfologico e sostanzialmente detrattori rispetto ai caratteri del contesto urbano, periurbano o rurale di riferimento. Per tali edifici il presente P.O. prescrive esclusivamente interventi volti alla mera conservazione del manufatto o alla sua ricostruzione o sostituzione.

2. Gli edifici di Classe 5 comprendono anche gli annessi agricoli realizzati in applicazione delle norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale.

3. Sugli edifici di Classe 5 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:

  1. a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
  2. b) ristrutturazione edilizia ricostruttiva - RR2, con la possibilità di incremento volumetrico nei limiti del 20% del volume legittimo demolito;
  3. c) L'incremento di cui alla lett.b) non è ammesso all'interno dei Morfotipi TS.1, e dei Nuclei storici di cui rispettivamente agli artt. 41 e 55 delle presenti norme.

4. Gli edifici o complessi edilizi sottoposti alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva - RR2 di cui al comma 3 lett. b) possono assumere la classe di valore 4 secondo le modalità previste all'art. 16 delle presenti norme.