Art. 13. Edifici ricompresi nella Classe 4 - Edifici o complessi di nullo valore

1. È attribuita la Classe 4 agli edifici di varia tipologia (edifici multipiano in linea, tipologie a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.) unifamiliari o plurifamiliari privi di interesse sotto il profilo architettonico e/o morfologico, ma sostanzialmente coerenti o quantomeno compatibili con il contesto urbano, periurbano o rurale di riferimento.

2. Gli edifici di Classe 4 comprendono anche gli annessi agricoli realizzati in applicazione delle norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale.

3. Sugli edifici di Classe 4 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:

  1. a) manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile (MO e MS);
  2. b) restauro e risanamento conservativo;
  3. c) ristrutturazione edilizia conservativa (RC1 - RC2 - RC3), nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo;
  4. d) Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva (RR1 e RR2), nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo;
  5. e) addizione volumetrica - AV, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo;
  6. f) interventi pertinenziali - IP, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo.

4. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 4 sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva con incremento volumetrico nei limiti del 20% del volume legittimo demolito finalizzati al ripristino degli allineamenti plano-altimetrici del morfotipo di riferimento.

5. Gli interventi di addizione volumetrica non sono ammessi all'interno dei Morfotipi TS.1, e dei Nuclei storici di cui rispettivamente agli artt. 41 e 55 delle presenti norme.

6. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 4 sono consentiti gli interventi pertinenziali nella misura del 20% del volume esistente per unità immobiliare, e comunque tenendo conto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

  1. a) del territorio rurale ove il limite è fissato a 35 mq di SE;
  2. b) dei Morfotipi TS.1 e dei nuclei storici ove il limite è fissato a 10 mq di SE per i quali vale quanto indicato rispettivamente dagli artt. 41 e 55 delle presenti norme.

7. I progetti edilizi - in particolare quelli riferiti ad interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di demolizione e ricostruzione (parziale o totale), nonché quelli comunque comportanti incrementi volumetrici - debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti attraverso soluzioni architettoniche finalizzate a garantire un corretto inserimento dell'intervento nel contesto. A tale scopo sono corredati da una ampia documentazione fotografica estesa all'intorno (urbano, periurbano, rurale) di riferimento.

8. La realizzazione di interventi pertinenziali, sistemazioni arboree e arbustive, recinzioni, cancelli, pavimentazioni, elementi di arredo etc. nelle aree di pertinenza degli edifici di Classe 4 è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli morfotipi.

9. Negli edifici a destinazione produttiva, su un solo lato e in aderenza al manufatto, per le funzioni di carico e scarico o deposito, è consentita la realizzazione di una tettoia con profondità massima di m.4,00.

10. Gli interventi di cui ai commi precedenti devono riguardare l'intero complesso edilizio nell'ambito del morfotipo TR4, mediante progetto unitario da eseguirsi a stralci;