Art. 12. Edifici ricompresi nella Classe 3 - Edifici o complessi di modesto valore architettonico

1. È attribuita la Classe 3 agli edifici di varia tipologia (edifici multipiano in linea, tipologie a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.) unifamiliari o plurifamiliari, con modesto interesse sotto il profilo architettonico e/o morfologico ma sostanzialmente coerenti o quantomeno compatibili con il contesto urbano, periurbano o rurale di riferimento.

2. Gli edifici di Classe 3 comprendono anche gli annessi agricoli realizzati in applicazione delle norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale.

3. Sugli edifici di Classe 3 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:

  1. a) manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile;
  2. b) restauro e risanamento conservativo;
  3. c) ristrutturazione edilizia conservativa (RC1 e RC2);
  4. d) ristrutturazione edilizia conservativa (RC3), eccetto all'interno dei morfotipi storici TS.1 e Nuclei storici di cui agli artt. 41 e 55, in cui è consentita esclusivamente la ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1 e RC2'
  5. e) Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva RR1 (come definita dall'art. 5 delle presenti norme), a condizione che nella ricostruzione siano eliminate eventuali alterazioni dei caratteri originari dell'immobile;
  6. f) addizione volumetrica - AV, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al comma 6 del presente articolo;
  7. g) interventi pertinenziali - IP, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo.

4. Con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento, sugli edifici o complessi edilizi di Classe 3 è consentita:

  1. a) solo sul fronte non prospiciente lo spazio pubblico: la realizzazione di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca, con la limitazione di una per unità immobiliare, superficie massima mq 6, distanza dal confine 1,5 m. e profondità massima di 1,2 m. di cui al Codice civile e al D.M.1444/68.
  2. b) la realizzazione di cantine e/o volumi tecnici interrati o seminterrati.

5. Sugli edifici di Classe 3 è consentita la modifica dei prospetti purché gli interventi risultino coerenti con gli elementi architettonici, tipologici e formali caratterizzanti il contesto di riferimento e contribuiscano all'eliminazione di eventuali elementi disarmonici originati da modifiche apportate in epoche successive a quella di costruzione.

6. Sugli edifici di Classe 3 è ammessa, una tantum, l'installazione di infissi per chiusura di logge e porticati esistenti, a condizione che l'intervento risulti compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche dell'edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento.

7. La realizzazione di interventi pertinenziali è consentita nella misura massima del 20% del volume esistente per unità immobiliare, ad esclusione e comunque tenendo conto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

  1. a) del territorio rurale ove il limite è fissato a 20 mq di SE (60 mc di V Tot);
  2. b) dei Morfotipi TS.1, TS.2 e TR.3 e dei nuclei storici ove il limite è fissato a 10 mq di SE (30 mc di V Tot).

8. Gli interventi di addizione volumetriche devono essere collocate in aderenza alla facciata non prospiciente lo spazio pubblico, o comunque a facciate non visibili dalla pubblica via. In ogni caso, le addizioni volumetriche sono ammesse se:

  1. a) l'intervento risulta pienamente compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisce un corretto inserimento nel contesto di riferimento: a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti plano-altimetrici dell'intervento sia con l'edificio che con il tessuto circostante (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti sugli spazi pubblici, etc.);

9. Gli interventi di addizione volumetriche non sono ammessi all'interno dei Morfotipi TS1 e dei Nuclei storici di cui rispettivamente agli artt. 41 e 55 delle presenti norme.

10. La realizzazione di interventi pertinenziali di cui al comma precedente, ovvero sistemazioni arboree e arbustive, recinzioni, cancelli, pavimentazioni, elementi di arredo etc. nelle aree di pertinenza degli edifici di Classe 3 è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli morfotipi ed il territorio rurale.

11. I progetti edilizi - in particolare quelli riferiti ad interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di demolizione e ricostruzione (parziale o totale), nonché quelli comunque comportanti incrementi volumetrici - debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti attraverso soluzioni architettoniche finalizzate a garantire un corretto inserimento dell'intervento nel contesto.