Art. 11. Edifici ricompresi nella Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di valore storico - architettonico

1. È attribuita la Classe 2 agli edifici o complessi edilizi edificati di valore storico - architettonico che sono stati spesso già riconosciuti dal P.S. quale invariante strutturale del territorio comunale.

2. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 2 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio:

  1. a) manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, compositivi e strutturali dell'immobile;
  2. b) restauro e risanamento conservativo;
  3. c) ristrutturazione edilizia conservativa - RC1 nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo;
  4. d) Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva RR1 (come definita dall'art. 5 delle presenti norme), a condizione che nella ricostruzione siano eliminate eventuali alterazioni dei caratteri originari dell'immobile;
  5. e) addizione volumetrica - AV, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo.

3. Le soluzioni progettuali devono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e un corretto inserimento dell'intervento nel contesto per favorire l'uso razionale dell'energia e di fonti energetiche rinnovabili.

4. Sugli edifici di Classe 2 è altresì ammessa la realizzazione di soppalchi anche comportanti incremento di superficie utile (S.U.), a condizione che:

  1. a) l'inserimento del soppalco risulti compatibile con la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile, ed in particolare con i caratteri spaziali del vano oggetto di intervento e con gli eventuali elementi formali e decorativi in esso presenti;
  2. b) che sia certificata l'idoneità delle strutture portanti esistenti rispetto ai nuovi carichi statici.

5. Non è consentita la realizzazione di terrazze a tasca, di qualsivoglia tipologia, mentre è ammessa la realizzazione di balconi e terrazze da collocare in aderenza alla facciata non prospiciente lo spazio pubblico, o comunque a facciate non visibili dalla pubblica via e che comunque risulti compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche dell'edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento e purché siano rispettate le vigenti norme igienico-sanitarie. Tali terrazze e balconi dovranno essere una per unità immobiliare, e avere una superficie massima mq 6, distanza dal confine 1,5 m. e profondità massima di 1,2 m di cui al Codice Civile e al D.M.1444/68.

6. È ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie, previo parere della ASL, per quanto riguarda altezze, rapporti aero-illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

7. Sugli edifici di Classe 2 è altresì, ammessa, una tantum, l'installazione di infissi per chiusura di logge e porticati esistenti sul fronte non prospiciente lo spazio pubblico, a condizione che l'intervento sia ascrivibile alla normativa sul risparmio energetico e sia realizzato con le caratteristiche delle serre solari di cui all'art. 57 del D.P.G.R. 39/R/2018 e risulti compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche dell'edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento e purché siano rispettate le vigenti norme igienico-sanitarie.

8. Sugli edifici di Classe 2 fermo restando il rispetto di quanto disposto relativamente ai limiti di superficie edificata (SE) per ciascuna unità immobiliare, è consentito il frazionamento in più unità immobiliari, purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento. In particolare, l'intervento di frazionamento tiene conto:

  1. a) del processo di formazione dell'edificio (sincronico, diacronico) e delle eventuali trasformazioni che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'edificio (o dei singoli edifici del complesso);
  2. b) delle parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale.

9. Sugli edifici di Classe 2 è ammessa la realizzazione di cantine e/o di vani accessori interrati o seminterrati. I volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, possono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti ovvero non consentano la loro collocazione entro la proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni che regolano i singoli morfotipi o ambiti territoriali.

10. Sugli edifici di Classe 2 è consentita la modifica dei prospetti purché gli interventi risultino coerenti con gli elementi architettonici, tipologici, e formali caratterizzanti il contesto urbano di riferimento e contribuiscano all'eliminazione di eventuali elementi disarmonici originati da modifiche apportate in epoche successive a quella di costruzione; è consentita la riapertura di finestre e porte tamponate purché siano salvaguardati i fronti e i prospetti di carattere unitario e compiuto;

11. Per gli edifici o complessi edilizi di Classe 2 la realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) nelle relative aree pertinenziali è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia di eventuali sistemazioni e/o elementi aventi rilevanza storica o testimoniale.

12. Devono essere conservate le componenti storiche del paesaggio rurale eventualmente presenti nelle aree di pertinenza (terrazzamenti, pavimentazioni, arredi, vegetazione, etc.), che devono costituire il riferimento fondamentale e condizionante per eventuali interventi di risistemazione coerente con il contesto; gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali costruttivi e di finitura identici o similari (appartenenti al luogo) e attraverso comuni sistemi strutturali. L'intervento dovrà fondarsi su un'accurata lettura del contesto esistente, attraverso una comprensione storica e tecnica dell'edificato esistente per poi identificare e restituire, con scelte progettuali adeguate la pregnanza architettonica e spaziale del sito.